(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
   INDICATORI COMUNI DI SICUREZZA (COMMON SAFETY INDICATOR - CSI) 
 
    Gli indicatori comuni di sicurezza (Common  safety  indicators  -
CSI) devono essere comunicati ogni anno dall'ANSFISA. 
    Qualora emergano fatti nuovi o errori, successivamente  all'invio
della relazione, l'ANSFISA provvede a  modificare  o  correggere  gli
indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile e,
al piu' tardi, nella relazione annuale successiva. 
    Le definizioni comuni per gli indicatori comuni di sicurezza e le
modalita' di calcolo  dell'impatto  economico  degli  incidenti  sono
riportate in Appendice al presente allegato. 
1. Indicatori relativi a incidenti. 
    1.1. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di incidenti
gravi e suddivisione in base alle seguenti tipologie: 
      collisione di treno con veicolo ferroviario, 
      collisione di treno contro  ostacolo  che  ingombra  la  sagoma
libera dei binari, 
      deragliamento di treno, 
      incidente al passaggio a livello, compresi  gli  incidenti  che
coinvolgono pedoni ai passaggi a livello, e un'ulteriore ripartizione
per i cinque tipi di passaggio a livello di cui al punto 6.2, 
      incidente alle persone  che  coinvolge  materiale  rotabile  in
movimento, eccetto suicidi e tentati suicidi, 
      incendio a bordo del materiale rotabile, 
      altro. 
    Ogni incidente significativo viene comunicato con riferimento  al
tipo di incidente primario anche  nel  caso  in  cui  le  conseguenze
dell'incidente  secondario  siano  piu'   gravi   (ad   esempio,   un
deragliamento seguito da un incendio). 
    1.2. Numero totale e relativo (per treno-chilometro)  di  persone
gravemente ferite e decedute per tipologia di incidente, suddiviso in
base alle seguenti categorie: 
      passeggero  (anche   in   relazione   al   numero   totale   di
passeggeri-chilometri e di passeggeri per treno-chilometro), 
      dipendente o impresa appaltatrice, 
      utilizzatore del passaggio a livello, 
      persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria, 
      altra persona sul marciapiede, 
      altra persona che non si trova sul marciapiede. 
2. Indicatori relativi alle merci pericolose. 
    Numero totale e relativo (per treno-chilometro) di incidenti  che
coinvolgono il trasporto di merci pericolose per ferrovia,  suddiviso
in base alle seguenti categorie: 
      incidente che  coinvolge  almeno  un  veicolo  ferroviario  che
trasporta merci pericolose, come definito in  Appendice  al  presente
allegato, 
      numero di detti incidenti nei quali  vengono  rilasciate  merci
pericolose. 
3. Indicatori relativi ai suicidi. 
    Numero totale e relativo  (per  treno-chilometro)  di  suicidi  e
tentati suicidi. 
4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti. 
    Numero totale e relativo (per treno-chilometro) di precursori  di
incidenti  e  suddivisione  in  base  alle  seguenti   tipologie   di
precursore: 
      rotaia rotta, 
      deformazione del binario e altro disallineamento del binario, 
      guasto all'apparato di segnalamento laterale, 
      superamento segnale disposto a via impedita con superamento del
punto protetto, 
      superamento segnale disposto a via impedita  senza  superamento
del punto protetto, 
      ruota rotta su materiale rotabile in servizio, 
      assile rotto su materiale rotabile in servizio. 
    Devono essere comunicati tutti i precursori, sia quelli che hanno
dato luogo a incidenti, sia quelli senza conseguenze. 
    (Un precursore che  ha  causato  un  incidente  significativo  e'
segnalato  anche  tra  gli  indicatori  relativi  ai  precursori;  un
precursore che non ha causato un incidente significativo e' segnalato
solo tra gli indicatori relativi ai precursori). 
5. Indicatori per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti. 
    Costo totale e relativo (per treno-chilometro) in euro: 
      numero di decessi e lesioni gravi moltiplicato  per  il  Valore
della prevenzione di vittime (VPC, Value of Preventing a Casualty), 
      costo dei danni all'ambiente, 
      costo   dei   danni   materiali   al   materiale   rotabile   o
all'infrastruttura, 
      costo dei ritardi conseguenti agli incidenti. 
    L'ANSFISA   comunica   l'impatto   economico   degli    incidenti
significativi. 
    Il VPC e' il valore attribuito dalla  societa'  alla  prevenzione
degli incidenti  mortali  e,  in  quanto  tale,  non  costituisce  un
riferimento per il risarcimento delle parti coinvolte in incidenti. 
6. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica  dell'infrastruttura  e
della sua realizzazione. 
    6.1. Percentuale di binari dotati di sistemi  di  protezione  dei
treni (Train protection systems - TPS) in funzione e  percentuale  di
treno-chilometri che utilizzano sistemi di  protezione  dei  treni  a
bordo, se tali sistemi prevedono: 
      allarme, 
      allarme e arresto automatico, 
      allarme  e  arresto  automatico  e  controllo  discreto   della
velocita', 
      allarme  e  arresto  automatico  e  controllo  continuo   della
velocita'. 
    6.2. Numero di passaggi a  livello  (totale,  per  chilometro  di
linea e per chilometro di binari) dei seguenti cinque tipi: 
      a) passaggio a livello con misure di sicurezza passiva, 
      b) passaggio a livello con misure di sicurezza attiva: 
        i) manuale, 
        ii) automatico con allarme lato utente, 
        iii) automatico con protezione lato utente, 
        iv) protetto lato ferrovia. 
 
                              Appendice 
 
Definizioni comuni per  gli  indicatori  comuni  di  sicurezza  e  le
  modalita' di calcolo dell'impatto economico degli incidenti. 
1. Indicatori relativi a incidenti. 
    1.1. «Incidente significativo»: qualsiasi incidente che coinvolge
almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un  decesso
o un ferito grave, oppure danni significativi  a  materiale,  binari,
altri impianti o all'ambiente, oppure un'interruzione prolungata  del
traffico, esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini  e  nei
depositi; 
    1.2. «danno significativo a materiale, binari, altri  impianti  o
all'ambiente»: danni quantificabili in 150.000 EUR o piu'; 
    1.3. «interruzione prolungata del traffico»: i servizi ferroviari
su una linea principale sono sospesi per sei ore o piu'; 
    1.4. «treno»: uno o piu' veicoli ferroviari  trainati  da  una  o
piu' locomotive o automotrici, oppure un'automotrice che  viaggia  da
sola, che circolano identificati da un  numero  specifico  o  da  una
designazione specifica, da un punto d'origine fissato a un  punto  di
destinazione fissato,  inclusa  una  locomotiva  isolata,  ossia  una
locomotiva che viaggia da sola; 
    1.5.  «collisione  di  treno  con   veicolo   ferroviario»:   una
collisione frontale, laterale o posteriore fra una parte di un  treno
e una parte di un  altro  treno  o  veicolo  ferroviario  oppure  con
materiale rotabile di manovra; 
    1.6. «collisione di treno contro ostacolo che ingombra la  sagoma
libera dei binari»: una collisione  fra  una  parte  di  un  treno  e
oggetti fissi o temporaneamente presenti sopra o  vicino  al  binario
(ad eccezione di quelli che si trovano presso i passaggi a livello se
smarriti da un veicolo o da un utilizzatore che attraversa i binari),
compresa la collisione con la linea aerea di contatto; 
    1.7. «deragliamento di treno»: tutti i casi  in  cui  almeno  una
ruota di un treno esce dai binari; 
    1.8. «incidente al passaggio a livello»: qualsiasi  incidente  ai
passaggi a livello che coinvolge almeno un veicolo ferroviario e  uno
o piu' veicoli che attraversano  i  binari,  altri  utilizzatori  che
attraversano  i  binari,  quali  i  pedoni,  oppure   altri   oggetti
temporaneamente  presenti  sui  binari  o  nelle  loro  vicinanze  se
smarriti da un veicolo o da un utilizzatore durante l'attraversamento
dei binari; 
    1.9. «incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile  in
movimento»: gli incidenti che coinvolgono una o piu'  persone  urtate
da un veicolo ferroviario o da un oggetto che vi e' attaccato  o  che
si e' staccato dal veicolo. Sono incluse le persone  che  cadono  dai
veicoli ferroviari nonche' le persone che cadono o che  sono  colpite
da oggetti mobili quando viaggiano a bordo dei veicoli; 
    1.10. «incendio a  bordo  del  materiale  rotabile»:  incendio  o
esplosione che si verifica in un  veicolo  ferroviario  (compreso  il
relativo carico) durante il percorso fra la stazione di partenza e la
destinazione, anche durante la sosta nella stazione  di  partenza,  a
destinazione  o  nelle  fermate  intermedie,   nonche'   durante   le
operazioni di smistamento dei carri; 
    1.11. «altro (incidente)»: qualsiasi  incidente  diverso  da  una
collisione del treno con un veicolo ferroviario,  da  una  collisione
del treno contro ostacolo che ingombra la sagoma libera  dei  binari,
da un deragliamento  del  treno,  da  un  incidente  al  passaggio  a
livello,  da  un  incidente  alle  persone  che  coinvolge  materiale
rotabile in  movimento  o  da  un  incendio  a  bordo  del  materiale
rotabile; 
    1.12. «passeggero»: qualsiasi persona, escluso il  personale  del
treno, che viaggia  a  mezzo  ferrovia,  compresi  i  passeggeri  che
tentano di salire o scendere da un treno in movimento, solo  ai  fini
delle statistiche di incidente; 
    1.13. «dipendente o impresa appaltatrice»: qualsiasi soggetto  la
cui attivita' lavorativa sia collegata con una ferrovia e si trovi in
servizio  al  momento  dell'incidente,  incluso  il  personale  delle
imprese  appaltatrici  e  delle  imprese  appaltatrici  indipendenti,
l'equipaggio del treno e  il  personale  che  gestisce  il  materiale
rotabile e le infrastrutture; 
    1.14. «utilizzatore del passaggio a livello»:  chiunque  utilizzi
un passaggio a livello per  attraversare  la  linea  ferroviaria  con
qualsiasi mezzo di trasporto o a piedi; 
    1.15. «persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria»:
qualsiasi persona presente negli  impianti  ferroviari,  quando  tale
presenza e' vietata, ad eccezione dell'utilizzatore  dei  passaggi  a
livello; 
    1.16. «altra persona sul marciapiede»: qualsiasi persona presente
sul  marciapiede  che  non  rientra  nelle  categorie   «passeggero»,
«dipendente o impresa appaltatrice», «utilizzatore  del  passaggio  a
livello», «altra persona che non si trova sul marciapiede» o «persona
che attraversa indebitamente la sede ferroviaria»; 
    1.17. «altra persona che non si trova sul marciapiede»: qualsiasi
persona che non si trova sul marciapiede  e  che  non  rientra  nelle
categorie  «passeggero»,   «dipendente   o   impresa   appaltatrice»,
«utilizzatore  del  passaggio  a   livello»,   «altra   persona   sul
marciapiede»  o  «persona  che  attraversa  indebitamente   la   sede
ferroviaria»; 
    1.18. «decesso (persona deceduta)»:  qualsiasi  persona  deceduta
immediatamente o entro trenta giorni a seguito di un incidente.  Sono
esclusi i suicidi; 
    1.19. «lesione  grave  (persona  gravemente  ferita)»:  qualsiasi
ferito ricoverato in ospedale per piu' di ventiquattro ore a  seguito
di un incidente. Sono esclusi i tentativi di suicidio. 
2. Indicatori relativi alle merci pericolose. 
    2.1. «Incidente riguardante il trasporto  di  merci  pericolose»:
qualsiasi incidente che e'  soggetto  a  dichiarazione  a  norma  del
RID/ADR, punto 1.8.5; 
    2.2. «merci pericolose»:  le  sostanze  e  gli  articoli  il  cui
trasporto e' vietato a norma del  RID  o  autorizzato  soltanto  alle
condizioni ivi prescritte. 
3. Indicatori relativi ai suicidi. 
    3.1.  «Suicidio»:  un  atto  autolesivo  intenzionale   tale   da
determinare  il  decesso,  cosi'  come  registrato   e   classificato
dall'autorita' nazionale competente; 
    3.2. «tentato suicidio»:  un  atto  autolesivo  intenzionale  che
causa gravi lesioni. 
4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti. 
    4.1. «Rotaia rotta»: qualsiasi rotaia  separata  in  due  o  piu'
pezzi, oppure qualsiasi rotaia da cui si stacca un pezzo di  metallo,
provocando un'apertura di oltre 50 mm di lunghezza e oltre 10  mm  di
profondita' sulla superficie di rotolamento; 
    4.2.  «deformazione  del  binario  o  altro  disallineamento  del
binario»: qualsiasi difetto nella continuita'  del  binario  e  nella
geometria del binario che richiede  la  chiusura  del  binario  o  la
riduzione immediata della velocita' consentita; 
    4.3. «guasto all'apparato di  segnalamento  laterale»:  qualsiasi
guasto tecnico del sistema di segnalamento (dell'infrastruttura o del
materiale rotabile)  che  causa  informazioni  di  segnalamento  meno
restrittive di quelle richieste; 
    4.4. «superamento segnale disposto a via impedita con superamento
del punto protetto»: i casi in cui una parte del  treno  prosegue  la
marcia oltre il movimento autorizzato e supera il punto protetto; 
    4.5.  «superamento  segnale  disposto  a   via   impedita   senza
superamento del punto protetto»: i casi in cui una  parte  del  treno
prosegue la marcia oltre il movimento autorizzato ma  senza  superare
il punto protetto. 
    Per «movimento non autorizzato», di cui ai punti 4.4  e  4.5,  si
intende il superamento: 
    4.5.1 di un segnale a terra luminoso o un semaforo a via impedita
oppure di un ordine di arrestarsi (STOP), quando non e'  in  funzione
un sistema di protezione del treno (Train protection system - TPS), 
    4.5.2 della fine di un'autorizzazione di movimento connessa  alla
sicurezza prevista nel sistema di protezione del treno, 
    4.5.3 di un punto  comunicato  mediante  autorizzazione  orale  o
scritta previsto nei regolamenti, 
    4.5.4 di pannelli di arresto (sono esclusi i respingenti fissi) o
segnali manuali. 
    E' escluso il caso in cui un veicolo  senza  unita'  di  trazione
agganciata o un treno  senza  macchinista  non  rispetta  un  segnale
disposto a via impedita. E' escluso il caso  in  cui,  per  qualsiasi
ragione, il segnale non e' disposto  a  via  impedita  in  tempo  per
consentire al macchinista di arrestare il treno prima del segnale. 
    L'ANSFISA puo'  notificare  separatamente  i  quattro  indici  di
movimento non autorizzato  di  cui  ai  punti  da  4.5.1  a  4.5.4  e
trasmette  almeno  un  indicatore  aggregato  contenente  dati  sulle
quattro voci. 
    4.6. «ruota rotta su materiale rotabile in servizio»: una rottura
che  interessa  la   ruota,   creando   un   rischio   di   incidente
(deragliamento o collisione); 
    4.7. «assile  rotto  su  materiale  rotabile  in  servizio»:  una
rottura che interessa  l'assile,  creando  un  rischio  di  incidente
(deragliamento o collisione). 
5. Metodologie comuni per il  calcolo  dell'impatto  economico  degli
incidenti. 
    5.1. Il Valore della prevenzione di vittime (Value of  preventing
a casualty, VPC) e' composto dai seguenti elementi: 
      1)   valore   intrinseco   della   sicurezza:   valori    della
«disponibilita' a pagare» (Willingness to pay - WTP) basati su  studi
delle preferenze dichiarate realizzati negli Stati membri  nei  quali
sono applicati; 
      2) costi economici diretti ed indiretti:  costi  stimati  nello
Stato membro, costituiti dalle seguenti voci: 
        spese mediche e di riabilitazione, 
        spese  legali  e  processuali,  spese  di  polizia,  indagini
private relative agli incidenti, servizi di pronto intervento e costi
amministrativi connessi all'assicurazione, 
        perdite di produzione: valore per  la  societa'  dei  beni  e
servizi che la  persona  in  questione  avrebbe  potuto  produrre  se
l'incidente non si fosse verificato. 
    Nel calcolare i costi degli incidenti mortali,  i  decessi  e  le
lesioni gravi devono essere considerati  separatamente  (VPC  diversi
per decesso e lesione grave). 
    5.2. Principi comuni per calcolare  il  valore  intrinseco  della
sicurezza e i costi economici diretti ovvero indiretti. 
    Per quanto riguarda il  valore  intrinseco  della  sicurezza,  la
determinazione dell'adeguatezza delle stime disponibili si basa sulle
considerazioni seguenti: 
      le stime devono riguardare  un  sistema  di  valutazione  della
riduzione del rischio di  mortalita'  nel  settore  dei  trasporti  e
seguire un approccio basato sull'elemento «disponibilita'  a  pagare»
(Willingness  to  pay  -  WTP)  secondo  i  metodi  delle  preferenze
dichiarate, 
      il  campione  di  intervistati  utilizzato  per  i  valori   e'
rappresentativo della popolazione  interessata.  In  particolare,  il
campione rispecchia la distribuzione di eta' e di reddito cosi'  come
altre pertinenti caratteristiche socio-economiche ovvero demografiche
della popolazione, 
      metodo per ottenere i valori WTP: lo  studio  e'  concepito  in
modo  tale  che  le  domande  siano  chiare  e  rilevanti   per   gli
intervistati. 
    I costi economici diretti e indiretti devono essere calcolati  in
base ai costi reali sostenuti dalla societa'. 
    5.3. Definizioni 
    5.3.1. «Costo dei danni causati all'ambiente»: i costi che devono
essere  sostenuti   dalle   imprese   ferroviarie   e   dai   gestori
dell'infrastruttura, valutati sulla base della loro  esperienza,  per
riportare l'area danneggiata allo  stato  in  cui  si  trovava  prima
dell'incidente ferroviario; 
    5.3.2.  «costo  dei  danni  materiali  al  materiale  rotabile  o
all'infrastruttura»: il costo della  fornitura  del  nuovo  materiale
rotabile o della nuova infrastruttura con funzionalita'  e  parametri
tecnici identici a quelli danneggiati  in  modo  irreparabile,  e  il
costo del ripristino del  materiale  rotabile  o  dell'infrastruttura
riparabile allo stato originario prima dell'incidente, che le imprese
ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono  stimare  in  base
alla propria esperienza, compresi i costi  relativi  al  noleggio  di
materiale rotabile a seguito della mancata disponibilita' dei veicoli
danneggiati; 
    5.3.3. «costo dei ritardi a seguito di un incidente»:  il  valore
monetario dei ritardi subiti dagli utenti del  trasporto  ferroviario
(passeggeri e clienti del comparto merci)  a  seguito  di  incidenti,
calcolato in base al modello seguente: 
      VT = valore monetario del risparmio dei tempi di percorrenza 
      - Valore del tempo per un passeggero di un treno (per un'ora) 
      VTP  =  [VT  dei  passeggeri  che  viaggiano  per   lavoro]   *
[percentuale media annua dei passeggeri che viaggiano per  lavoro]  +
[VT dei passeggeri che non viaggiano per lavoro] * [percentuale media
annua dei passeggeri che non viaggiano per lavoro] 
      VTP e' misurato in euro per passeggero e per ora 
      «passeggero che viaggia per lavoro»: un passeggero che  viaggia
in  relazione  alle  proprie  attivita'  professionali,   esclusi   i
pendolari. 
      - Valore del tempo per un treno merci (per un'ora) 
      VTF = [VT dei treni merci] * [(tonnellate-km)/(treno-km)] 
      VTF e' misurato in euro per tonnellata di merci e per ora 
      Media delle tonnellate di merci trasportate  per  treno  in  un
anno = (tonnellate-km)/(treno-km) 
      CM = costo di 1 minuto di ritardo di un treno 
      - Treno passeggeri 
      CMP = K1 * (VTP /60) * [(passeggeri-km)/(treno-km)] 
      Media  del  numero  di  passeggeri  per  treno  in  un  anno  =
(passeggeri-km)/(treno-km) 
      - Treno merci 
      CMF = K2* (VTF /60) 
    I fattori K1 e K2 sono compresi fra il valore del tempo e  quello
del ritardo, come stimati negli studi  delle  preferenze  dichiarate,
per tenere conto del fatto che la perdita di tempo dovuta ai  ritardi
e' percepita in  modo  molto  piu'  negativo  del  normale  tempo  di
percorrenza. 
      - Costo dei ritardi a seguito di un incidente = CMP  *  (minuti
di ritardo dei treni passeggeri) + CMF * (minuti di ritardo dei treni
merci) 
      - Ambito di applicazione del modello 
    Per gli incidenti significativi il costo dei ritardi e' calcolato
come segue: 
      ritardi reali registrati  sulle  linee  ferroviarie  dove  sono
avvenuti gli incidenti misurati alla stazione terminale, 
      ritardi reali o, qualora  cio'  non  fosse  possibile,  ritardi
stimati sulle altre linee interessate. 
6. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica  dell'infrastruttura  e
della sua realizzazione. 
    6.1. «Sistema di protezione del treno» (Train protection system -
TPS): un sistema che contribuisce a far  rispettare  i  segnali  e  i
limiti di velocita'. 
    6.2. «Sistemi di bordo»: sistemi che  aiutano  il  macchinista  a
osservare il segnalamento lungo la linea e il segnalamento in  cabina
di condotta, garantendo in tal modo una protezione dei punti protetti
e il rispetto dei limiti di velocita'. 
    I sistemi di protezione del treno di bordo  sono  descritti  come
segue: 
      a)  allarme,  che   garantisce   un   allarme   automatico   al
macchinista; 
      b) allarme e arresto automatico, che  garantiscono  un  allarme
automatico al macchinista e l'arresto automatico al superamento di un
segnale disposto a via impedita; 
      c) allarme e arresto  automatico  e  controllo  discreto  della
velocita', che garantiscono una protezione dei punti protetti, in cui
«controllo  discreto  della  velocita'»  indica  il  controllo  della
velocita'  in  determinati  punti  (limitatori   di   velocita')   in
prossimita' di un segnale; 
      d) allarme e arresto  automatico  e  controllo  continuo  della
velocita', che garantiscono la protezione dei  punti  protetti  e  il
controllo continuo dei  limiti  di  velocita'  della  linea,  in  cui
«controllo continuo della velocita'» significa indicazione continua e
rispetto della velocita' massima consentita su tutte le sezioni della
linea. 
    La  tipologia  d)  e'  considerata  un  sistema   di   protezione
automatica del treno (Automatic train protection - ATP). 
    6.3. «Passaggio a livello»: qualsiasi intersezione a livello  tra
una strada o un passaggio e una ferrovia,  riconosciuta  dal  gestore
dell'infrastruttura e  aperta  a  utenti  pubblici  o  privati.  Sono
esclusi i passaggi fra i marciapiedi nelle stazioni e i passaggi  sui
binari riservati al personale. 
    6.4.  «Strada»:  ai  fini  delle  statistiche   sugli   incidenti
ferroviari, qualsiasi strada, via o autostrada, pubblica  o  privata,
compresi i sentieri e le piste ciclabili. 
    6.5. «Passaggio»: qualsiasi  percorso,  diverso  da  una  strada,
adibito al passaggio di persone, animali, veicoli o macchinari. 
    6.6. «Passaggio a livello passivo»: un passaggio a livello  privo
di qualsiasi forma di sistema di allarme o protezione che  si  attiva
quando per l'utente e' pericoloso attraversare il passaggio. 
    6.7. «Passaggio a livello attivo»: un passaggio a livello in  cui
all'arrivo del treno gli utenti sono protetti  o  avvertiti  mediante
l'attivazione di dispositivi quando  e'  pericoloso  attraversare  il
passaggio. 
    La protezione mediante l'uso di dispositivi fisici comprende: 
      barriere complete o semibarriere, 
      cancelli. 
    Allarme mediante  l'uso  di  attrezzature  fisse  ai  passaggi  a
livello: 
      dispositivi visibili: luci, 
      dispositivi sonori: campane, trombe, claxon, ecc. 
    I passaggi a livello attivi sono classificati come segue: 
      a) «manuale»: un passaggio a livello in  cui  la  protezione  o
l'allarme lato utente sono  attivati  manualmente  da  un  dipendente
delle ferrovie; 
      b) «automatico con allarme lato utente»: un passaggio a livello
in cui l'allarme  lato  utente  e'  attivato  dall'approssimarsi  del
treno; 
      c) «automatico con protezione  lato  utente»:  un  passaggio  a
livello   in   cui   la   protezione   lato   utente   e'    attivata
dall'approssimarsi del treno. Cio' comprende un passaggio  a  livello
dotato sia di protezione che di allarme lato utente; 
      d) «protetto lato ferrovia»: un passaggio a livello in  cui  un
segnale o un altro sistema di protezione del treno autorizza un treno
a procedere se il passaggio a livello e' completamente protetto  lato
utente ed e' libero da ostacoli. 
7. Definizioni delle basi di calcolo. 
    7.1. «Treno-km»: unita' di misura che rappresenta lo  spostamento
di un treno su un percorso di un  chilometro.  Se  disponibile  viene
utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario  si
utilizza la distanza di rete standard tra il  punto  d'origine  e  il
punto di destinazione. Va presa in considerazione  solo  la  distanza
sul territorio nazionale del paese dichiarante. 
    7.2.  «Passeggeri-km»:  unita'  di  misura  che  rappresenta   il
trasporto di un solo passeggero per ferrovia su una  distanza  di  un
chilometro.  Va  presa  in  considerazione  solo  la   distanza   sul
territorio nazionale del paese dichiarante. 
    7.3. «Km  di  linea»:  la  lunghezza  in  chilometri  della  rete
ferroviaria nazionale il cui  ambito  di  applicazione  e'  stabilito
all'art. 2. Per le linee  ferroviarie  a  piu'  binari  va  presa  in
considerazione solo la distanza fra il punto di origine e il punto di
destinazione. 
    7.4. «Km di binario»:  la  lunghezza  in  chilometri  della  rete
ferroviaria nazionale il cui  ambito  di  applicazione  e'  stabilito
all'art. 2. Va preso in considerazione  ogni  binario  di  una  linea
ferroviaria a piu' binari.