(Allegato-art. 50)
                              Art. 50. 
             Formazione ed aggiornamento professionale, 
         partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata 
 
    1. La formazione e l'aggiornamento  professionale  del  dirigente
sono assunti dalle aziende ed enti  come  metodo  permanente  per  la
valorizzazione  della  capacita'  ed  attitudini  personali  e  quale
supporto per l'assunzione delle responsabilita' affidate, al fine  di
promuovere lo sviluppo del sistema sanitario. 
    2. L'azienda o l'ente definisce annualmente la quota  di  risorse
da  destinare  ad  iniziative  di  formazione  ed  aggiornamento  dei
dirigenti tenuto conto  anche  della  circolare  del  Ministro  della
funzione pubblica n. 14 del 24 aprile 1995, costituendo  un  apposito
fondo nel quale confluiscono anche le risorse stanziate dalle vigenti
disposizioni normative regionali, statali e comunitarie. 
    3. L'azienda o ente, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo
e nel rispetto dell'art. 6  bis,  comma  2,  (Organismo  paritetico),
realizza iniziative di formazione e  di  aggiornamento  professionale
obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti
pubblici o privati specializzati nel settore. Le attivita'  formative
devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura manageriale e
la capacita' dei dirigenti di gestire iniziative di  miglioramento  e
di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare  le  strutture
sanitarie del comparto in  termini  di  dinamismo,  competitivita'  e
qualita' dei servizi erogati. 
    4.  La  partecipazione  alle  iniziative  di  formazione   o   di
aggiornamento  professionale  obbligatorio,  inserite   in   appositi
percorsi formativi, anche individuali, viene concordata  dall'azienda
o ente con i dirigenti interessati ed e' considerata servizio utile a
tutti gli effetti e i relativi oneri sono  a  carico  dell'azienda  o
ente. Essa  puo'  comprendere  la  ricerca  finalizzata,  in  base  a
programmi  approvati,  sulla  base  della  normativa  vigente,  dalle
aziende o  enti,  anche  in  relazione  agli  indirizzi  nazionali  e
regionali.  In  ogni  caso  la  partecipazione  alle  iniziative   di
formazione  deve  essere  prioritariamente  garantita  ai   dirigenti
dichiarati  in  esubero  al  fine  di  favorirne  la   ricollocazione
nell'ambito  degli  incarichi  dirigenziali  previsti  dal   presente
C.C.N.L.. 
    5. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate  iniziative,
selezionate dai dirigenti interessati ed effettuate  con  il  ricorso
alle ore previste dall'art.  24,  comma  4,  (Orario  di  lavoro  dei
dirigenti) e dall'art. 36, comma 1, lettera a), (Assenze  giornaliere
retribuite) senza oneri per l'azienda o  ente.  L'eventuale  concorso
alle spese da parte dell'azienda o ente e', in tal caso, strettamente
subordinato   all'effettiva   connessione   delle   iniziative    con
l'attivita' di servizio. 
    6. Al fine di favorire con ogni possibile  strumento  il  diritto
alla formazione e all'aggiornamento professionale del dirigente, sono
in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli istituti di  cui
agli articoli 19 del C.C.N.L. 10 febbraio 2004  Area  IV  e  III  con
riferimento  alla  sola  dirigenza  sanitaria  e  delle   professioni
sanitarie  (Congedi  per  la   formazione)   e   art.   52   (Comando
Finalizzato), per i quali  e'  possibile  la  fruizione  di  speciali
congedi. 
    7. La partecipazione dei dirigenti  all'attivita'  didattica,  da
questi svolta a  favore  dell'azienda  o  ente  di  appartenenza,  si
realizza nelle seguenti aree di applicazione: 
      a)  corsi  di  specializzazione  e  di  insegnamento   previsti
dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; 
      b)  corsi  di  aggiornamento  professionale  obbligatorio   del
personale del comparto, organizzati dalle aziende o enti del Servizio
sanitario nazionale; 
      c) corsi di formazione professionale  post-base,  previsti  dai
decreti ministeriali che hanno individuato i profili professionali di
cui all'art. 6 citato nella lettera a); 
      d) formazione di base e riqualificazione del personale. 
    8. Le attivita' di cui al  comma  7,  previa  apposita  selezione
secondo l'ordinamento di ciascuna azienda o ente e nel  rispetto  dei
protocolli previsti dalla normativa citata al  precedente  punto  a),
sono riservate, di norma, ai dirigenti delle medesime aziende o  enti
in base  alle  materie  di  rispettiva  competenza,  con  l'eventuale
integrazione di docenti esterni.  L'attivita'  didattica  di  cui  al
comma 7 e' remunerata come previsto dall'art. 96, comma 5, lettera b)
(Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro). 
    9. Nelle linee di indirizzo saranno privilegiate le  strategie  e
le metodologie coerenti con la necessita' di implementare l'attivita'
di  formazione  in  ambito  aziendale  ed   interaziendale   previste
dall'art. 16-bis e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modifiche  ed  integrazioni,  anche  favorendo  metodi  di
formazione che facciano ricorso  a  mezzi  multimediali  al  fine  di
ottimizzare le  risorse  disponibili  per  il  piu'  ampio  possibile
coinvolgimento di destinatari.