Art. 34. Regolamento generale di Ateneo 1. Il regolamento generale di Ateneo disciplina tutte le materie ad esso demandate dalla legge e dal presente Statuto; esso stabilisce, in particolare, le norme relative: a) all'organizzazione generale dell'universita'; b) ai procedimenti elettorali e di designazione degli organi centrali di governo dell'universita', nonche' all'elezione dei direttori di dipartimento e dei presidenti delle scuole, anche rinviando ad eventuali ulteriori specifici regolamenti; c) alle modalita' di funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione; d) alle procedure per l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture universitarie. 2. Con il regolamento generale sono fissate inoltre le norme quadro per la predisposizione dei regolamenti delle strutture dell'universita' e del consiglio degli studenti. 3. Il regolamento generale e' approvato dal senato accademico, con il parere del consiglio di amministrazione.