(Statuto-art. 34)
                              Art. 34. 
                   Regolamento generale di Ateneo 
 
    1. Il regolamento generale di Ateneo disciplina tutte le  materie
ad  esso  demandate  dalla  legge  e  dal  presente   Statuto;   esso
stabilisce, in particolare, le norme relative: 
      a) all'organizzazione generale dell'universita'; 
      b) ai procedimenti elettorali e di  designazione  degli  organi
centrali  di  governo  dell'universita',  nonche'  all'elezione   dei
direttori di  dipartimento  e  dei  presidenti  delle  scuole,  anche
rinviando ad eventuali ulteriori specifici regolamenti; 
      c) alle modalita' di funzionamento del senato accademico e  del
consiglio di amministrazione; 
      d) alle procedure per  l'istituzione,  la  modificazione  e  la
disattivazione delle strutture universitarie. 
    2. Con il regolamento generale  sono  fissate  inoltre  le  norme
quadro  per  la  predisposizione  dei  regolamenti  delle   strutture
dell'universita' e del consiglio degli studenti. 
    3. Il regolamento generale e' approvato  dal  senato  accademico,
con il parere del consiglio di amministrazione.