(Statuto-art. 39)
                              Art. 39. 
                  Deliberazione, entrata in vigore 
                     e modifica dei regolamenti 
 
    1. I regolamenti di cui all'art. 37 e all'art. 38 sono  approvati
dal senato accademico, previo  parere  favorevole  del  consiglio  di
amministrazione. Il senato accademico puo' rinviare la proposta  agli
organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime  e  quelle
ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Qualora i rilievi non
vengano accolti, le norme contestate non possono essere emanate. 
    2. Tutti i regolamenti di cui al presente titolo sono emanati dal
rettore, previa deliberazione  degli  organi  competenti  adottata  a
maggioranza assoluta dei componenti. 
    3. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo  la
loro emanazione,  a  meno  che  non  sia  diversamente  disposto  dal
regolamento stesso o dal decreto di emanazione. 
    4. La modifica dei regolamenti segue  le  norme  e  le  procedure
previste per la loro adozione.