Art. 39. Deliberazione, entrata in vigore e modifica dei regolamenti 1. I regolamenti di cui all'art. 37 e all'art. 38 sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il senato accademico puo' rinviare la proposta agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Qualora i rilievi non vengano accolti, le norme contestate non possono essere emanate. 2. Tutti i regolamenti di cui al presente titolo sono emanati dal rettore, previa deliberazione degli organi competenti adottata a maggioranza assoluta dei componenti. 3. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso o dal decreto di emanazione. 4. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.