(Allegato-art. 44)
 
                               Art. 44 
 
                 Contrattazione integrativa: materie 
 
  1. Sono oggetto di contrattazione integrativa: 
  a) l'individuazione delle posizioni  dirigenziali  i  cui  titolari
devono essere esonerati dallo  sciopero,  ai  sensi  della  legge  n.
146/1990 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  secondo  quanto
previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali; 
  b) la definizione di un diverso criterio di riparto del  Fondo  per
la retribuzione di posizione e di risultato  tra  quota  destinata  a
retribuzione  di  posizione  e  quota  destinata  a  retribuzione  di
risultato, nel rispetto degli artt. 48 e 51; 
  c) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato;
in tale ambito sono altresi' definite le misure  percentuali  di  cui
all'art. 28 (Differenziazione della retribuzione di risultato), commi
3 e 5; 
  d) la definizione della quota di incremento della  retribuzione  di
risultato dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, in ragione
dell'impegno richiesto, secondo la disciplina vigente,  nel  rispetto
delle norme di legge in materia; 
  e) l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel
caso di affidamento di un  incarico  ad  interim  per  i  periodi  di
sostituzione di  altro  dirigente,  secondo  la  disciplina  vigente,
nonche' nel caso di affidamento dell'incarico di  responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
  f) i criteri per la definizione di speciali  compensi,  nell'ambito
delle risorse  destinate  alla  retribuzione  di  risultato,  per  il
dirigente  che  realizzi  un'invenzione   industriale,   secondo   la
disciplina vigente; 
  g) i criteri generali per l'applicazione della  disciplina  di  cui
all'art. 33, comma 9 del CCNL  dell'Area  VI  del  1/8/2006,  periodo
normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003; 
  h) i criteri generali per  la  definizione  dei  piani  di  welfare
integrativo, attivabili nei limiti delle  risorse  gia'  destinate  a
tale specifica finalita'; 
  i) i criteri e i  limiti  per  la  corresponsione  degli  incentivi
economici alla mobilita' territoriale, di cui all'art. 30  (Incentivi
economici alla mobilita' territoriale) e le  complessive  risorse  ad
essi destinate, nel rispetto del comma 2 di tale articolo; 
  j) i criteri e le risorse  per  l'applicazione  della  clausola  di
salvaguardia economica di cui all'art. 54 (Clausola  di  salvaguardia
economica), al fine di definire quanto demandato alla  contrattazione
integrativa da tale articolo; 
  k)  la  definizione  di  quanto   demandato   alla   contrattazione
integrativa dall'art. 32. 
  2. La materia a cui si applica l'art. 8, comma 4 e' quella  di  cui
al comma 1, lettera a). 
  3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5 sono quelle di cui
al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k).