Art. 44 Contrattazione integrativa: materie 1. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali; b) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto degli artt. 48 e 51; c) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresi' definite le misure percentuali di cui all'art. 28 (Differenziazione della retribuzione di risultato), commi 3 e 5; d) la definizione della quota di incremento della retribuzione di risultato dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, in ragione dell'impegno richiesto, secondo la disciplina vigente, nel rispetto delle norme di legge in materia; e) l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per i periodi di sostituzione di altro dirigente, secondo la disciplina vigente, nonche' nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; f) i criteri per la definizione di speciali compensi, nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, per il dirigente che realizzi un'invenzione industriale, secondo la disciplina vigente; g) i criteri generali per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 33, comma 9 del CCNL dell'Area VI del 1/8/2006, periodo normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003; h) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse gia' destinate a tale specifica finalita'; i) i criteri e i limiti per la corresponsione degli incentivi economici alla mobilita' territoriale, di cui all'art. 30 (Incentivi economici alla mobilita' territoriale) e le complessive risorse ad essi destinate, nel rispetto del comma 2 di tale articolo; j) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 54 (Clausola di salvaguardia economica), al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo; k) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall'art. 32. 2. La materia a cui si applica l'art. 8, comma 4 e' quella di cui al comma 1, lettera a). 3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5 sono quelle di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k).