(Allegato-art. 41)
                              Art. 41. 
 
                    Titoli di studio ed attestati 
 
    L'Universita'  provvede  a  tutti   i   livelli   di   formazione
universitaria  rilasciando  i  titoli  previsti  dalla   legislazione
universitaria in vigore e pertanto: 
      - diploma di laurea; 
      - diploma di laurea magistrale; 
      - diplomi di master universitario; 
      - diploma di specializzazione; 
      - dottorato di ricerca; 
      - altri titoli previsti dalla normativa in vigore. 
    I corsi per  il  conseguimento  dei  titoli  previsti  nel  comma
precedente sono istituiti secondo  quanto  e'  disposto  dalle  leggi
vigenti. 
    L'Universita'  puo'  rilasciare   inoltre   specifici   attestati
relativamente ai corsi di perfezionamento, di alta specializzazione e
alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.