Art. 41. Titoli di studio ed attestati L'Universita' provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli previsti dalla legislazione universitaria in vigore e pertanto: - diploma di laurea; - diploma di laurea magistrale; - diplomi di master universitario; - diploma di specializzazione; - dottorato di ricerca; - altri titoli previsti dalla normativa in vigore. I corsi per il conseguimento dei titoli previsti nel comma precedente sono istituiti secondo quanto e' disposto dalle leggi vigenti. L'Universita' puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativamente ai corsi di perfezionamento, di alta specializzazione e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.