Art. 44. Tasse, contributi e rimborsi spese Lo studente non puo' essere ammesso a sostenere gli esami di profitto o quello di laurea quando risulti non in regola con il versamento degli importi dovuti fino a quel momento per le tasse d'iscrizione, contributi universitari e rimborsi spese. L'importo dei rimborsi spese e delle more per i casi di ritardato pagamento e' fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione con delibera da adottarsi prima dell'inizio dell'anno accademico.