(Accordo quadro-art. 45)
 
                             Articolo 45 
 
                     Ambiente e risorse naturali 
 
  1.Le parti convengono che e' necessario  proteggere,  conservare  e
gestire in modo sostenibile  le  risorse  naturali  e  la  diversita'
biologica, in quanto presupposti per lo  sviluppo  delle  generazioni
attuali e future. 
  2.Le parti intensificano la cooperazione in materia  di  protezione
dell'ambiente e tengono conto delle valutazioni ambientali in tutti i
settori  della  cooperazione,  anche  in  un  contesto  regionale   e
internazionale, in particolare al fine di: 
  a) mantenere un dialogo ad alto livello su questioni ambientali; 
  b) partecipare ad accordi multilaterali  in  materia  ambientale  e
attuarli e, se  del  caso,  creare  un  terreno  comune  riguardo  le
questioni ambientali, anche partecipando ai consessi multilaterali; 
  c) promuovere e incoraggiare l'accesso alle risorse genetiche e  il
loro uso sostenibile, conformemente alla legislazione nazionale e  ai
trattati internazionali applicabili in questo campo, ratificati dalle
parti o ai quali esse abbiano aderito; 
  d) promuovere lo scambio di informazioni e competenze tecniche e di
pratiche ambientali in settori quali: 
    i) l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale; 
    ii) l'uso  efficiente  delle  risorse  e  la  sostenibilita'  dei
consumi e della produzione; 
    iii) la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversita'; 
    iv) la gestione delle sostanze chimiche  e  dei  rifiuti;  v)  la
politica delle acque; 
    vi) la conservazione dell'ambiente costiero e marino, e la  lotta
contro il suo inquinamento e degrado.