(Accordo quadro-art. 46)
 
                             Articolo 46 
 
                        Cambiamenti climatici 
 
  1.Le parti riconoscono la minaccia comune rappresentata  a  livello
mondiale dal cambiamento climatico e la necessita' per tutti i  paesi
di adottare misure per  la  riduzione  delle  emissioni  al  fine  di
stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra  nell'atmosfera
a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza  antropica
nel sistema climatico. Nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  e
fatte salve le discussioni in altre sedi, quali la convenzione quadro
delle Nazioni Unite sul  cambiamento  climatico  (UNFCCC),  le  parti
rafforzano la cooperazione in questo settore. La cooperazione ha come
scopo, tra l'altro: 
  a) la  lotta  contro  il  cambiamento  climatico,  con  l'obiettivo
generale di una stabilizzazione delle  concentrazioni  di  gas  serra
nell'atmosfera, tenendo conto dei piu'  recenti  dati  scientifici  e
della necessita' di una transizione verso economie a basse  emissioni
pur nel  contempo  facilitando  una  crescita  economica  sostenibile
mediante adeguate azioni nazionali di attenuazione e adattamento; 
  b) la condivisione  di  conoscenze  specialistiche  e  informazioni
riguardo la concezione, l'attuazione e  l'evoluzione  dei  rispettivi
approcci e delle politiche  di  attenuazione  nazionali,  compresi  i
meccanismi basati sul mercato, se pertinenti; 
  c) la condivisione  di  conoscenze  specialistiche  e  informazioni
sugli strumenti di finanziamento del settore pubblico e  privato  per
l'azione per il clima; 
  d) la collaborazione in materia di ricerca,  sviluppo,  diffusione,
applicazione e trasferimento  di  tecnologie  a  basse  emissioni  di
carbonio, allo scopo di mitigare le emissioni di gas a effetto  serra
e promuovere  un  uso  efficiente  delle  risorse,  preservando,  nel
contempo, la crescita economica; 
  e) la condivisione di esperienze, competenze e  migliori  pratiche,
ove opportuno, per il controllo e l'analisi degli effetti dei  gas  a
effetto serra e per  lo  sviluppo  di  programmi  di  attenuazione  e
adattamento e strategie a basse emissioni; 
  f) il sostegno,  ove  opportuno,  alle  azioni  di  attenuazione  e
adattamento dei paesi in via di sviluppo; 
  g) la collaborazione per pervenire  ad  un  accordo  internazionale
solido e giuridicamente vincolante sul clima, applicabile a  tutti  i
paesi. 
  2.A tal fine, le parti convengono di mantenere un dialogo  regolare
e una cooperazione a livello politico, strategico e  tecnico,  sia  a
livello bilaterale che nei  consessi  plurilaterali  e  multilaterali
pertinenti.