Articolo 53 Occupazione e affari sociali 1.Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, anche nel contesto della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli scambi di informazioni ed esperienze sui temi dell'occupazione e del lavoro. I settori di cooperazione possono comprendere gli scambi in materia di politiche per l'occupazione, coesione regionale e sociale, integrazione sociale, sistemi di previdenza sociale, relazioni industriali, sviluppo delle competenze lungo tutto l'arco della vita, occupazione giovanile, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, non discriminazione e uguaglianza, compresa la parita' di genere, nonche' responsabilita' sociale delle imprese e lavoro dignitoso. 2.Le parti ribadiscono la necessita' di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta'. In questo contesto le parti ricordano la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro («OIL») del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa. 3.Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale, sancite dalla dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro. 4.Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi, progetti e iniziative specifici, concordati congiuntamente, ma anche un dialogo su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.