(Accordo quadro-art. 53)
 
                             Articolo 53 
 
                    Occupazione e affari sociali 
 
  1.Le parti convengono di rafforzare  la  cooperazione  nel  settore
dell'occupazione e degli affari sociali,  anche  nel  contesto  della
globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse  si  sforzano  di
promuovere la cooperazione e gli scambi di informazioni ed esperienze
sui temi dell'occupazione e del lavoro.  I  settori  di  cooperazione
possono  comprendere  gli  scambi  in  materia   di   politiche   per
l'occupazione, coesione regionale e  sociale,  integrazione  sociale,
sistemi di previdenza sociale, relazioni industriali, sviluppo  delle
competenze lungo tutto  l'arco  della  vita,  occupazione  giovanile,
salute e  sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,  non  discriminazione  e
uguaglianza, compresa la parita' di genere,  nonche'  responsabilita'
sociale delle imprese e lavoro dignitoso. 
  2.Le parti ribadiscono la necessita'  di  promuovere  l'occupazione
piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave  dello
sviluppo sostenibile e della  riduzione  della  poverta'.  In  questo
contesto le  parti  ricordano  la  dichiarazione  dell'Organizzazione
internazionale del lavoro («OIL») del 2008  sulla  giustizia  sociale
per una globalizzazione equa. 
  3.Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare,  promuovere  e
applicare le norme  sociali  e  del  lavoro  riconosciute  a  livello
internazionale, sancite  dalla  dichiarazione  dell'OIL  relativa  ai
principi e ai diritti fondamentali del lavoro. 
  4.Le  forme  di  cooperazione  possono  comprendere,  tra  l'altro,
programmi,    progetti    e    iniziative    specifici,    concordati
congiuntamente, ma anche un dialogo  su  temi  d'interesse  comune  a
livello bilaterale o multilaterale.