(Accordo di partenariato-art. 51)
 
                             Articolo 51 
 
                    Occupazione e affari sociali 
 
  1. Le parti convengono di rafforzare la  cooperazione  nel  settore
dell'occupazione e degli affari sociali,  anche  nel  contesto  della
dimensione   sociale   della   globalizzazione   e    dell'evoluzione
demografica. Esse si sforzano di promuovere  la  cooperazione  e  gli
scambi di informazioni ed esperienze sui temi dell'occupazione e  del
lavoro. I settori di cooperazione possono comprendere le politiche in
materia di occupazione,  il  diritto  del  lavoro,  le  questioni  di
genere,  la  non  discrimi­nazione   in   materia   di   occupazione,
l'inclusione  sociale,  la  politiche  nell'ambito  della   sicurezza
sociale e della protezione  sociale,  le  relazioni  industriali,  il
dialogo sociale, lo sviluppo  delle  competenze  lungo  tutto  l'arco
della vita, l'occupazione giovanile, la salute  e  la  sicurezza  sul
posto di lavoro, la responsabilita' sociale delle imprese e il lavoro
dignitoso. 
  2. Le parti ribadiscono la necessita' di sostenere un  processo  di
globalizzazione a vantaggio di tutti e  di  promuovere  l'occupazione
piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave  dello
sviluppo sostenibile e della  riduzione  della  poverta'.  In  questo
contesto le  parti  ricordano  la  dichiarazione  dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) del 2008 sulla giustizia sociale  per
una globalizzazione equa. 
  3. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere  e
attuare    efficacemente    principi    e    diritti    del    lavoro
internazionalmente  riconosciuti,  sanciti   in   particolare   dalla
dichiarazione dell'OIL sui principi  e  i  diritti  fondamentali  nel
lavoro. 
  4. Le forme  di  cooperazione  possono  comprendere,  tra  l'altro,
programmi e progetti  specifici  definiti  congiuntamente,  oltre  al
dialogo, alla cooperazione e  alle  iniziative  su  temi  d'interesse
comune in ambiti bilaterali o multilaterali.