Articolo 49 Comitato misto 1. E' istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti al massimo livello possibile, incaricato di: a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo; b) stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo; c) sorvegliare lo sviluppo di tutte le relazioni tra le parti e formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo; d) chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti ed esaminare le relazioni da questi presentate; e) scambiare opinioni e formulare proposte sulle questioni di interesse comune, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle; f) risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo e g) esaminare tutte le informazioni presentate da una delle parti per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi e tenere consultazioni per concordare soluzioni in caso di divergenze, in conformita' dell'articolo 54. 2. Di norma il comitato misto si riunisce in alternanza a Kabul e a Bruxelles, in date definite di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie del comitato misto. Il comitato misto e' presieduto a turno da ciascuna delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle sue riunioni. 3. Il comitato misto puo' decidere di costituire comitati speciali o gruppi di lavoro che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Esso determina la composizione e le funzioni di siffatti comitati o gruppi e le rispettive modalita' operative. 4. Il comitato misto garantisce il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali conclusi dalle parti nell'ambito del presente accordo. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.