(Allegato-Disposizioni transitorie)
 
    I - Le modalita' ed i tempi di costituzione degli organi e  delle
strutture previsti dal presente  statuto,  compreso  l'incardinamento
dei docenti, sono deliberati  in  apposita  seduta  dal consiglio  di
amministrazione, previo parere del senato  accademico,  entro  trenta
giorni dalla data  di  pubblicazione  dello  statuto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    II - Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma
5, dell'art. 29 sui limiti del mandato del direttore di Dipartimento,
il mandato in corso al momento dell'entrata in vigore  dello  statuto
non viene computato. 
    III - Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi  2  e  3  dell'art.  54  sulla  costituzione  del  collegio  di
disciplina, fino alla data di costituzione del collegio di disciplina
composto dai  membri  eletti  continua  ad  operare  il  collegio  di
disciplina nella sua composizione previgente.