I - Le modalita' ed i tempi di costituzione degli organi e delle strutture previsti dal presente statuto, compreso l'incardinamento dei docenti, sono deliberati in apposita seduta dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. II - Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, dell'art. 29 sui limiti del mandato del direttore di Dipartimento, il mandato in corso al momento dell'entrata in vigore dello statuto non viene computato. III - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 54 sulla costituzione del collegio di disciplina, fino alla data di costituzione del collegio di disciplina composto dai membri eletti continua ad operare il collegio di disciplina nella sua composizione previgente.