(Allegato-art. 61)
                              Art. 61. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Le modifiche apportate allo statuto sono emanate  con  decreto
del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo  a
quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. I periodi di mandato del rettore, dei  componenti  del  senato
accademico, dei componenti del consiglio di amministrazione e di ogni
altra  carica  individuale   o   collegiale   maturati   al   momento
dell'entrata in vigore del presente statuto, rientrano nel computo ai
fini della eleggibilita' in tali organi.