Art. 61. Entrata in vigore 1. Le modifiche apportate allo statuto sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. I periodi di mandato del rettore, dei componenti del senato accademico, dei componenti del consiglio di amministrazione e di ogni altra carica individuale o collegiale maturati al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, rientrano nel computo ai fini della eleggibilita' in tali organi.