Art. 33. Codice etico e di comportamento 1. Il codice etico e di comportamento garantisce il rispetto della Parte prima dello statuto, individuando le condotte rilevanti ai fini dell'irrogazione di sanzioni, a fronte di ingiustizie, discredito e danni nelle attivita' didattiche, di reclutamento scientifico, di valutazioni comparative, di gestione di programmi e di risorse dell'Ateneo. 2. Esso regola altresi' i casi sia di conflitto di interesse sia di conflitti in materia di proprieta' intellettuale. 3. Il codice etico e di comportamento si applica alle attivita' di tutti i componenti della comunita' universitaria e ad ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni dello stesso codice anche per la chiamata dei professori di ruolo, per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, per l'attribuzione dei contratti di insegnamento, per l'attribuzione dell'incarico di professore visitatore, e per tutti i concorsi e le valutazioni comparative espletate a qualsiasi titolo nell'Universita'. 4. Il codice etico e di comportamento e' approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 5. Sulle violazioni del Codice etico e di comportamento, prive di rilievo disciplinare come descritte nel Codice, decide il Senato accademico a maggioranza assoluta su proposta del Rettore all'esito del procedimento disciplinato dallo stesso, entro i novanta giorni dalla segnalazione pervenuta, o da quando ha avuto conoscenza del fatto. 6. In caso di violazione del Codice etico e di comportamento priva di rilievo disciplinare la sanzione consiste nel richiamo, riservato o pubblico, nei confronti dell'autore della trasgressione.