(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
                   Codice etico e di comportamento 
 
    1. Il codice etico e  di  comportamento  garantisce  il  rispetto
della Parte prima dello statuto, individuando le  condotte  rilevanti
ai fini  dell'irrogazione  di  sanzioni,  a  fronte  di  ingiustizie,
discredito  e  danni  nelle  attivita'  didattiche,  di  reclutamento
scientifico, di valutazioni comparative, di gestione di  programmi  e
di risorse dell'Ateneo. 
    2. Esso regola altresi' i casi sia di conflitto di interesse  sia
di conflitti in materia di proprieta' intellettuale. 
    3. Il codice etico e di comportamento si applica  alle  attivita'
di tutti i componenti della comunita' universitaria e ad  ogni  altro
soggetto destinatario delle disposizioni dello  stesso  codice  anche
per la chiamata dei professori di  ruolo,  per  il  reclutamento  dei
ricercatori a tempo determinato, per l'attribuzione dei contratti  di
insegnamento,  per   l'attribuzione   dell'incarico   di   professore
visitatore, e per tutti  i  concorsi  e  le  valutazioni  comparative
espletate a qualsiasi titolo nell'Universita'. 
    4. Il codice etico e di comportamento  e'  approvato  dal  Senato
accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo  parere
favorevole del Consiglio di amministrazione. 
    5. Sulle violazioni del Codice etico e di comportamento, prive di
rilievo disciplinare come descritte  nel  Codice,  decide  il  Senato
accademico a maggioranza assoluta su proposta del  Rettore  all'esito
del procedimento disciplinato dallo stesso, entro  i  novanta  giorni
dalla segnalazione pervenuta, o da quando  ha  avuto  conoscenza  del
fatto. 
    6. In caso di violazione del  Codice  etico  e  di  comportamento
priva di rilievo disciplinare  la  sanzione  consiste  nel  richiamo,
riservato o pubblico, nei confronti dell'autore della trasgressione.