Art. 46. Revisione dello statuto 1. L'iniziativa per la revisione dello statuto spetta al presidente del consiglio di amministrazione e al rettore, sentito il senato accademico. 2. Le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione. 3. Fermo quanto disposto dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, in presenza di rilievi ministeriali, il consiglio di amministrazione puo' confermare la modifica con la maggioranza di cui alle suddette disposizioni di legge. 4. Le modifiche dello statuto entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.