(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
                       Revisione dello statuto 
 
    1.  L'iniziativa  per  la  revisione  dello  statuto  spetta   al
presidente del consiglio di amministrazione e al rettore, sentito  il
senato accademico. 
    2. Le  modifiche  dello  statuto  sono  approvate  a  maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione. 
    3. Fermo quanto disposto dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9
maggio  1989,  n.  168,  in  presenza  di  rilievi  ministeriali,  il
consiglio di amministrazione  puo'  confermare  la  modifica  con  la
maggioranza di cui alle suddette disposizioni di legge. 
    4. Le  modifiche  dello  statuto  entrano  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.