(Allegato-art. 47)
                              Art. 47. 
                 Incrementi degli stipendi tabellari 
 
    1. Gli stipendi tabellari, come previsti  dal  CCNL  12  febbraio
2018, sono incrementati degli  importi  mensili  lordi,  per  tredici
mensilita', indicati nelle allegate Tabelle A, con le decorrenze  ivi
stabilite. 
    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono  rideterminati  nelle  misure  ed
alle decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle B. 
    3. A decorrere dal primo giorno del  secondo  mese  successivo  a
quello di sottoscrizione del presente  CCNL,  l'elemento  perequativo
una tantum di cui all'art. 75  (elemento  perequativo)  del  CCNL  12
febbraio 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera b) della  legge
n.  145/2018  cessa  di  essere  corrisposto  come   specifica   voce
retributiva ed e' conglobato nello stipendio tabellare, come indicato
nelle allegate Tabelle C. 
    4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'anticipazione di cui  all'art.  47-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma  440,
lettera a) della legge n. 145/2018.