Art. 47.
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 12 febbraio
2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilita', indicati nelle allegate Tabelle A, con le decorrenze ivi
stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed
alle decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle B.
3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'elemento perequativo
una tantum di cui all'art. 75 (elemento perequativo) del CCNL 12
febbraio 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera b) della legge
n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce
retributiva ed e' conglobato nello stipendio tabellare, come indicato
nelle allegate Tabelle C.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440,
lettera a) della legge n. 145/2018.