(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                        Collegio dei revisori 
 
    1. Il rettore,  con  proprio  decreto,  nomina  un  collegio  dei
revisori composto da tre membri effettivi piu'  due  supplenti  cosi'
individuati:  un  membro  effettivo,  con  funzioni  di   presidente,
designato dal senato accademico,  su  proposta  del  rettore,  tra  i
magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;  un
membro  effettivo   e   uno   supplente   designati   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca; un membro effettivo e uno supplente
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
    2. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti  al
registro dei revisori contabili. 
    3. L'incarico non puo' essere conferito  a  personale  dipendente
dell'universita'. 
    4. Non puo' essere componente del collegio dei  revisori  chi  si
trova  in  una  delle  situazioni  di   conflitto   d'interesse   con
l'universita' previste nel codice etico. 
    5. Il collegio resta in carica quattro  anni.  I  componenti  non
sono  revocabili,  salvo  grave  inadempienza   ai   propri   doveri.
L'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta. 
    6. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla
regolarita' contabile e finanziaria della  gestione  dell'universita'
secondo le disposizioni di legge vigenti e, in particolare: 
      a) esprime parere sulla proposta di bilancio unico di ateneo di
previsione annuale autorizzatorio e sul bilancio unico di  ateneo  di
previsione triennale; 
      b) attesta la corrispondenza del bilancio unico  d'  ateneo  di
esercizio  con  le  risultanze  della  gestione,  redigendo  apposita
relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del  consiglio
di  amministrazione  e  che  puo'  contenere  proposte   tendenti   a
conseguire una migliore efficienza, efficacia ed  economicita'  della
gestione; 
      c) compie tutte  le  verifiche  riguardanti  l'andamento  della
gestione  finanziaria,  contabile  e  patrimoniale,  sottoponendo  al
consiglio di amministrazione le eventuali osservazioni relative  alla
gestione stessa; 
      d)  accerta  la  regolarita'  della  tenuta   delle   scritture
contabili; 
      e) effettua le verifiche di cassa; 
      f) se richiesto certifica i rendiconti finanziari di  specifici
progetti di ricerca e di formazione; 
      g)  rilascia  i  pareri  richiesti  dagli  organi  di   governo
dell'universita', dal direttore generale e dai singoli dipartimenti. 
    7. I membri del collegio assistono alle sedute del  consiglio  di
amministrazione ed esprimono i pareri richiesti.  Il  presidente  del
collegio  assicura  il  corretto  funzionamento  del   collegio   dei
revisori.