Art. 27. Collegio dei revisori 1. Il rettore, con proprio decreto, nomina un collegio dei revisori composto da tre membri effettivi piu' due supplenti cosi' individuati: un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca; un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. 3. L'incarico non puo' essere conferito a personale dipendente dell'universita'. 4. Non puo' essere componente del collegio dei revisori chi si trova in una delle situazioni di conflitto d'interesse con l'universita' previste nel codice etico. 5. Il collegio resta in carica quattro anni. I componenti non sono revocabili, salvo grave inadempienza ai propri doveri. L'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta. 6. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'universita' secondo le disposizioni di legge vigenti e, in particolare: a) esprime parere sulla proposta di bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio e sul bilancio unico di ateneo di previsione triennale; b) attesta la corrispondenza del bilancio unico d' ateneo di esercizio con le risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del consiglio di amministrazione e che puo' contenere proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicita' della gestione; c) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione le eventuali osservazioni relative alla gestione stessa; d) accerta la regolarita' della tenuta delle scritture contabili; e) effettua le verifiche di cassa; f) se richiesto certifica i rendiconti finanziari di specifici progetti di ricerca e di formazione; g) rilascia i pareri richiesti dagli organi di governo dell'universita', dal direttore generale e dai singoli dipartimenti. 7. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio di amministrazione ed esprimono i pareri richiesti. Il presidente del collegio assicura il corretto funzionamento del collegio dei revisori.