(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1. L'universita' adotta un sistema di valutazione  interna  della
gestione amministrativa, delle attivita'  didattiche  e  di  ricerca,
degli interventi di sostegno al  diritto  allo  studio,  verificando,
anche mediante analisi comparative  dei  costi  e  dei  benefici,  il
corretto utilizzo delle risorse  pubbliche,  la  produttivita'  della
ricerca e l'efficacia della didattica, nonche' l'imparzialita' ed  il
buon andamento dell'azione amministrativa. 
    2. Il nucleo di valutazione in particolare esercita: 
      a)  la  funzione  di  verifica  della  qualita'  e  l'efficacia
dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati
dalle commissioni paritetiche studenti-docenti,  istituite  presso  i
dipartimenti; 
      b) la funzione di verifica dell'attivita' di ricerca svolta nei
dipartimenti; 
      c) la funzione  di  verifica  della  qualita',  l'efficienza  e
l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei
servizi di supporto; 
      d) la funzione di  verifica  della  congruita'  del  curriculum
scientifico  o  professionale   dei   titolari   dei   contratti   di
insegnamento di cui all'art. 23, comma  1  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240; 
      e) in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni  di  cui
all'art. 14 del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  e
successive modificazioni,  relative  alle  procedure  di  valutazione
delle  strutture   e   del   personale,   al   fine   di   promuovere
nell'universita'  il  merito  e   miglioramento   della   performance
organizzativa ed individuale; 
      f)  l'attivita'   di   acquisizione   periodica,   mantenendone
l'anonimato, delle opinioni degli studenti frequentanti le  attivita'
didattiche; 
      g) l'attivita' di elaborazione, ogni anno entro  i  termini  di
legge, di una relazione generale sulla  valutazione  dell'universita'
per le attivita' espletate nell'anno precedente e  di  una  relazione
concernente le valutazioni espresse dagli  studenti  frequentanti  le
attivita' didattiche. Entrambe le relazioni sono presentate al senato
accademico e al consiglio di amministrazione  che  le  esaminano  per
quanto di competenza, e trasmesse  al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca; 
      h)  la  funzione  consultiva  in   merito   all'istituzione   e
all'attivazione dei corsi di studio e dei dipartimenti. 
    3. L'universita' assicura al nucleo  di  valutazione  le  risorse
necessarie al corretto espletamento  dei  suoi  compiti,  l'autonomia
operativa, il  diritto  di  accesso  ai  dati  ed  alle  informazioni
necessari al corretto  espletamento  dei  suoi  compiti,  nonche'  la
pubblicita' e la diffusione degli atti, nel  rispetto  della  vigente
normativa di tutela della riservatezza. 
    4. Nel rispetto di quanto previsto dalle norme  di  legge,  dallo
statuto e dal codice etico, le modalita' di funzionamento del  nucleo
di valutazione  e  le  incompatibilita'  sono  definite  da  apposito
regolamento. 
    5. Il nucleo di valutazione e' composto da  sette  componenti  di
cui: 
      a)  due  docenti   di   ruolo   dell'universita'   di   elevata
qualificazione  professionale,   di   cui   uno   con   funzioni   di
coordinatore, nominati dal senato accademico su proposta del rettore; 
      b)  quattro  componenti  esterni  ai  ruoli   dell'universita',
italiani o stranieri, nominati dal senato accademico su proposta  del
rettore, tra candidature individuate anche mediante  avvisi  pubblici
tra esperti di elevata qualificazione professionale nel  campo  della
valutazione  il  cui  curriculum  e'  reso  pubblico  sul  sito   web
dell'universita'; 
      c) un rappresentante degli studenti eletto dal consiglio  degli
studenti in corso o iscritto al primo anno fuori corso. 
    6. I componenti restano in carica per tre anni e  possono  essere
immediatamente riconfermati per una  sola  volta.  Il  rappresentante
degli studenti resta in carica per due anni e  puo'  essere  rieletto
una sola volta. 
    7. Nell'espletamento dei propri compiti il nucleo di  valutazione
e' assistito da una segreteria tecnica costituita  secondo  modalita'
definite nel regolamento di cui al comma 4.