Art. 28. Nucleo di valutazione 1. L'universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei benefici, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e l'efficacia della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il nucleo di valutazione in particolare esercita: a) la funzione di verifica della qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche studenti-docenti, istituite presso i dipartimenti; b) la funzione di verifica dell'attivita' di ricerca svolta nei dipartimenti; c) la funzione di verifica della qualita', l'efficienza e l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi di supporto; d) la funzione di verifica della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; e) in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'universita' il merito e miglioramento della performance organizzativa ed individuale; f) l'attivita' di acquisizione periodica, mantenendone l'anonimato, delle opinioni degli studenti frequentanti le attivita' didattiche; g) l'attivita' di elaborazione, ogni anno entro i termini di legge, di una relazione generale sulla valutazione dell'universita' per le attivita' espletate nell'anno precedente e di una relazione concernente le valutazioni espresse dagli studenti frequentanti le attivita' didattiche. Entrambe le relazioni sono presentate al senato accademico e al consiglio di amministrazione che le esaminano per quanto di competenza, e trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca; h) la funzione consultiva in merito all'istituzione e all'attivazione dei corsi di studio e dei dipartimenti. 3. L'universita' assicura al nucleo di valutazione le risorse necessarie al corretto espletamento dei suoi compiti, l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari al corretto espletamento dei suoi compiti, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della vigente normativa di tutela della riservatezza. 4. Nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge, dallo statuto e dal codice etico, le modalita' di funzionamento del nucleo di valutazione e le incompatibilita' sono definite da apposito regolamento. 5. Il nucleo di valutazione e' composto da sette componenti di cui: a) due docenti di ruolo dell'universita' di elevata qualificazione professionale, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati dal senato accademico su proposta del rettore; b) quattro componenti esterni ai ruoli dell'universita', italiani o stranieri, nominati dal senato accademico su proposta del rettore, tra candidature individuate anche mediante avvisi pubblici tra esperti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione il cui curriculum e' reso pubblico sul sito web dell'universita'; c) un rappresentante degli studenti eletto dal consiglio degli studenti in corso o iscritto al primo anno fuori corso. 6. I componenti restano in carica per tre anni e possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta. Il rappresentante degli studenti resta in carica per due anni e puo' essere rieletto una sola volta. 7. Nell'espletamento dei propri compiti il nucleo di valutazione e' assistito da una segreteria tecnica costituita secondo modalita' definite nel regolamento di cui al comma 4.