Art. 29. Collegio di disciplina 1. Il collegio di disciplina e' eletto a scrutinio segreto dal senato accademico a maggioranza di due terzi, dura in carica tre anni rinnovabili una volta, e si compone di docenti, anche esterni, come di seguito specificato: a) tre professori di prima fascia tra i quali un presidente, in regime di impegno a tempo pieno; b) tre professori di seconda fascia, in regime di impegno a tempo pieno; c) tre ricercatori a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno. 2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esercitando le proprie attribuzioni con componenti che rivestono una qualifica almeno pari a quella di colui che e' assoggettato al procedimento disciplinare, nel rispetto del contraddittorio. 3. Per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni piu' gravi della censura, l'iniziativa del procedimento e' obbligatoriamente esercitata dal rettore attraverso la tempestiva trasmissione della notizia del fatto al collegio di disciplina, che esercita i suoi poteri istruttori ed emette un parere motivato in ordine alla rilevanza degli addebiti disciplinari contestati e alle sanzioni eventualmente irrogabili ovvero all'archiviazione del procedimento. Il fascicolo contenente il nome del docente interessato, l'illustrazione dei fatti, la fattispecie disciplinare invocata e la proposta di sanzione o di archiviazione e' sottoposto dal collegio di disciplina al consiglio di amministrazione per la decisione. Per ogni fatto del rettore che possa dare luogo a sanzioni piu' gravi della censura, l'iniziativa del procedimento e' obbligatoriamente esercitata dal decano dei professori ordinari in ruolo. 4. Il procedimento disciplinare e' regolato dalla normativa vigente senza pregiudizio per il ricorso a sedi giurisdizionali. 5. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. 6. La partecipazione al collegio e' a titolo gratuito.