(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il collegio di disciplina e' eletto a  scrutinio  segreto  dal
senato accademico a maggioranza di due terzi, dura in carica tre anni
rinnovabili una volta, e si compone di docenti, anche  esterni,  come
di seguito specificato: 
      a) tre professori di prima fascia tra i quali un presidente, in
regime di impegno a tempo pieno; 
      b) tre professori di seconda fascia, in  regime  di  impegno  a
tempo pieno; 
      c) tre ricercatori a tempo indeterminato in regime di impegno a
tempo pieno. 
    2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra  pari,
esercitando le proprie attribuzioni con componenti che rivestono  una
qualifica almeno pari a  quella  di  colui  che  e'  assoggettato  al
procedimento disciplinare, nel rispetto del contraddittorio. 
    3. Per ogni fatto che possa dare  luogo  a  sanzioni  piu'  gravi
della censura, l'iniziativa  del  procedimento  e'  obbligatoriamente
esercitata dal rettore attraverso la  tempestiva  trasmissione  della
notizia del fatto al collegio di  disciplina,  che  esercita  i  suoi
poteri istruttori  ed  emette  un  parere  motivato  in  ordine  alla
rilevanza degli addebiti  disciplinari  contestati  e  alle  sanzioni
eventualmente irrogabili ovvero all'archiviazione  del  procedimento.
Il  fascicolo   contenente   il   nome   del   docente   interessato,
l'illustrazione dei fatti, la fattispecie disciplinare invocata e  la
proposta di sanzione o di archiviazione e' sottoposto dal collegio di
disciplina al consiglio di amministrazione per la decisione. Per ogni
fatto del rettore che possa dare luogo a sanzioni  piu'  gravi  della
censura,   l'iniziativa   del   procedimento   e'   obbligatoriamente
esercitata dal decano dei professori ordinari in ruolo. 
    4. Il  procedimento  disciplinare  e'  regolato  dalla  normativa
vigente senza pregiudizio per il ricorso a sedi giurisdizionali. 
    5. Il collegio di  disciplina  opera  secondo  il  principio  del
giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. 
    6. La partecipazione al collegio e' a titolo gratuito.