(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1.   Il   consiglio   degli   studenti   garantisce    l'autonoma
partecipazione degli studenti alla organizzazione dell'universita' ed
e' organo  consultivo  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione. 
    2. Il consiglio degli studenti, nominato con decreto del rettore,
dura in  carica  due  anni  ed  e'  composto  da  quindici  studenti,
rieleggibili una sola volta, eletti da tutti gli studenti iscritti ai
corsi   di   studio   dell'universita',   in   modo   da   assicurare
rappresentanza nell'organo a tutti i dipartimenti. 
    3. I componenti del consiglio degli studenti eleggono nel proprio
seno un presidente, cui spetta la funzione di  convocare,  presiedere
ed eseguire le deliberazioni assunte. 
    4. Il consiglio degli studenti predetermina  i  criteri  generali
per lo svolgimento di  attivita'  culturali  gestite  dagli  studenti
all'interno dell'universita' e, sulle  materie  di  competenza,  puo'
formulare proposte e sollecitare  controlli,  indagini  ed  ispezioni
sull'efficacia dei servizi amministrativi e  logistici  a  tutti  gli
organi ed a tutte le strutture dell'universita'. 
    5. Il consiglio degli studenti esprime  parere  obbligatorio  sui
seguenti argomenti: 
      a) regolamento degli studenti; 
      b) regolamento del consiglio degli studenti; 
      c) modalita' di  elezione  dei  rappresentanti  degli  studenti
nelle diverse strutture dell'universita'; 
      d) deliberazioni  degli  organi  dell'universita'  in  tema  di
ordinamenti didattici; 
      e) deliberazioni  degli  organi  dell'universita'  in  tema  di
organizzazione dei servizi destinati agli studenti; 
      f) deliberazioni  degli  organi  dell'universita'  in  tema  di
misure attuative del diritto allo studio e sui criteri in  ordine  ai
contributi e alle tasse a carico degli studenti; 
      g)  irrogazione  di  provvedimenti  disciplinari  a  carico  di
studenti iscritti nell'universita'; 
      h) utilizzazione dei contributi previsti  dalla  legge  per  il
funzionamento degli organismi studenteschi; 
      i) attribuzione dei fondi per iniziative e attivita'  culturali
e sociali degli  studenti  stabiliti  dall'apposita  commissione  del
consiglio di amministrazione. 
    6. Nei casi di cui alle lettere a), b), c),  f),  h)  e  i),  gli
organi competenti potranno deliberare in difformita'  al  parere  del
consiglio con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi
diritto. 
    7. I pareri si intendono acquisiti se non resi entro venti giorni
dalla trasmissione al consiglio della relativa richiesta. 
    8. Il consiglio degli  studenti  elegge  tutti  i  rappresentanti
degli studenti  degli  organi  previsti  nello  statuto,  secondo  le
modalita' disciplinate nel regolamento elettorale. I singoli studenti
possono risultare eletti in non piu'  di  un  organo  e  non  possono
essere componenti del consiglio degli studenti.  Il  solo  presidente
del consiglio degli studenti  puo'  essere  eletto  anche  in  senato
accademico. 
    9. Sono fatti salvi, dalla elezione di cui al presente  articolo,
i soli rappresentanti degli studenti nei consigli di  dipartimento  e
nei consigli di corso di studio. 
    10. Il consiglio degli studenti  puo'  presentare  ai  competenti
organi dell'universita' proposte, anche dirette all'effettuazione  di
indagini conoscitive e verifiche, sui seguenti argomenti: 
      a) ordinamenti didattici; 
      b) organizzazione delle attivita' didattiche; 
      c) attuazione del diritto allo studio; 
      d) organizzazione dei servizi destinati agli studenti; 
      e) organizzazione di attivita' culturali e ricreative. 
    11. Gli organi destinatari delle  proposte  debbono  pronunciarsi
sulle stesse nella prima riunione successiva al loro  ricevimento  e,
qualora non intendano darvi seguito,  debbono  motivare  la  relativa
delibera. 
    12.  Il  consiglio  degli  studenti  interviene  nella   funzione
statutaria e regolamentare, ai sensi dello statuto. 
    13. Il consiglio di amministrazione assicura  i  mezzi  necessari
allo svolgimento delle funzioni del consiglio degli studenti. 
    14. La partecipazione al consiglio e' a titolo gratuito.