Art. 30. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti garantisce l'autonoma partecipazione degli studenti alla organizzazione dell'universita' ed e' organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 2. Il consiglio degli studenti, nominato con decreto del rettore, dura in carica due anni ed e' composto da quindici studenti, rieleggibili una sola volta, eletti da tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'universita', in modo da assicurare rappresentanza nell'organo a tutti i dipartimenti. 3. I componenti del consiglio degli studenti eleggono nel proprio seno un presidente, cui spetta la funzione di convocare, presiedere ed eseguire le deliberazioni assunte. 4. Il consiglio degli studenti predetermina i criteri generali per lo svolgimento di attivita' culturali gestite dagli studenti all'interno dell'universita' e, sulle materie di competenza, puo' formulare proposte e sollecitare controlli, indagini ed ispezioni sull'efficacia dei servizi amministrativi e logistici a tutti gli organi ed a tutte le strutture dell'universita'. 5. Il consiglio degli studenti esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti: a) regolamento degli studenti; b) regolamento del consiglio degli studenti; c) modalita' di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell'universita'; d) deliberazioni degli organi dell'universita' in tema di ordinamenti didattici; e) deliberazioni degli organi dell'universita' in tema di organizzazione dei servizi destinati agli studenti; f) deliberazioni degli organi dell'universita' in tema di misure attuative del diritto allo studio e sui criteri in ordine ai contributi e alle tasse a carico degli studenti; g) irrogazione di provvedimenti disciplinari a carico di studenti iscritti nell'universita'; h) utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi; i) attribuzione dei fondi per iniziative e attivita' culturali e sociali degli studenti stabiliti dall'apposita commissione del consiglio di amministrazione. 6. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), f), h) e i), gli organi competenti potranno deliberare in difformita' al parere del consiglio con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. 7. I pareri si intendono acquisiti se non resi entro venti giorni dalla trasmissione al consiglio della relativa richiesta. 8. Il consiglio degli studenti elegge tutti i rappresentanti degli studenti degli organi previsti nello statuto, secondo le modalita' disciplinate nel regolamento elettorale. I singoli studenti possono risultare eletti in non piu' di un organo e non possono essere componenti del consiglio degli studenti. Il solo presidente del consiglio degli studenti puo' essere eletto anche in senato accademico. 9. Sono fatti salvi, dalla elezione di cui al presente articolo, i soli rappresentanti degli studenti nei consigli di dipartimento e nei consigli di corso di studio. 10. Il consiglio degli studenti puo' presentare ai competenti organi dell'universita' proposte, anche dirette all'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, sui seguenti argomenti: a) ordinamenti didattici; b) organizzazione delle attivita' didattiche; c) attuazione del diritto allo studio; d) organizzazione dei servizi destinati agli studenti; e) organizzazione di attivita' culturali e ricreative. 11. Gli organi destinatari delle proposte debbono pronunciarsi sulle stesse nella prima riunione successiva al loro ricevimento e, qualora non intendano darvi seguito, debbono motivare la relativa delibera. 12. Il consiglio degli studenti interviene nella funzione statutaria e regolamentare, ai sensi dello statuto. 13. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del consiglio degli studenti. 14. La partecipazione al consiglio e' a titolo gratuito.