Art. 32. Consulta del territorio 1. La consulta del territorio, ove istituita, ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con gli enti istituzionali, culturali, sociali, produttivi ed economici del territorio. 2. La consulta contribuisce allo sviluppo ed alla programmazione delle attivita' didattiche, scientifiche, di diffusione e valorizzazione della ricerca, di trasferimento di conoscenze e competenze dell'universita', attraverso la manifestazione di pareri e di iniziative di sostegno logistico e finanziario. Rappresenta inoltre un riferimento permanente per il collegamento dell'universita' con il contesto socio-economico, anche per favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 3. La consulta e' costituita da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private, rappresentanti di realta' sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali; da altri enti ed associazioni, fondazioni bancarie, associazioni di categoria o di laureati dell'ateneo che si impegnano a favorire l'attivita' dell'universita', anche tramite l'erogazione di contributi finanziari. 4. La composizione, le modalita' di partecipazione e di funzionamento della consulta del territorio sono previste da apposito regolamento proposto dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione ed approvato dal senato accademico. 5. Il rettore espone annualmente alla consulta una relazione sull'attivita' dell'universita' e sulla utilizzazione delle risorse. 6. La consulta si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del rettore. 7. La partecipazione alla consulta e' a titolo gratuito.