(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
                       Consulta del territorio 
 
    1. La consulta del territorio, ove  istituita,  ha  lo  scopo  di
promuovere un  efficace  collegamento  con  gli  enti  istituzionali,
culturali, sociali, produttivi ed economici del territorio. 
    2. La consulta contribuisce allo sviluppo ed alla  programmazione
delle   attivita'   didattiche,   scientifiche,   di   diffusione   e
valorizzazione  della  ricerca,  di  trasferimento  di  conoscenze  e
competenze dell'universita', attraverso la manifestazione di pareri e
di  iniziative  di  sostegno  logistico  e  finanziario.  Rappresenta
inoltre   un   riferimento    permanente    per    il    collegamento
dell'universita' con il contesto socio-economico, anche per  favorire
l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 
    3. La consulta e' costituita da  persone  fisiche  e  da  persone
giuridiche pubbliche e private, rappresentanti  di  realta'  sociali,
istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali;  da
altri enti ed  associazioni,  fondazioni  bancarie,  associazioni  di
categoria o di laureati  dell'ateneo  che  si  impegnano  a  favorire
l'attivita'   dell'universita',   anche   tramite   l'erogazione   di
contributi finanziari. 
    4.  La  composizione,  le  modalita'  di  partecipazione   e   di
funzionamento della consulta del territorio sono previste da apposito
regolamento  proposto  dal   rettore,   sentito   il   consiglio   di
amministrazione ed approvato dal senato accademico. 
    5. Il rettore espone  annualmente  alla  consulta  una  relazione
sull'attivita' dell'universita' e sulla utilizzazione delle risorse. 
    6.  La  consulta  si  riunisce  almeno  una  volta  all'anno   su
convocazione del rettore. 
    7. La partecipazione alla consulta e' a titolo gratuito.