(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
                 Comitato unico di garanzia (C.U.G.) 
 
    1. Il Comitato unico di garanzia per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni (di seguito comitato),  ai  sensi  dell'art.  57  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
e  innovazioni,  promuove  e  tutela,  all'interno  della   comunita'
universitaria, le pari opportunita' e le  attivita'  di  contrasto  a
qualsiasi forma di discriminazione, diretta e indiretta, fondata  sul
sesso, sull'orientamento sessuale, la  razza,  l'origine  etnica,  la
religione, le convinzioni personali e  politiche,  le  condizioni  di
disabilita', l'eta'  nell'accesso  al  lavoro,  nelle  condizioni  di
lavoro e nelle progressioni di carriera. 
    Promuove le azioni per la valorizzazione di un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e per  l'eliminazione  di  ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 
    2. Il comitato e' formato da  componenti  designati  da  ciascuna
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi
della normativa vigente,  e  da  un  pari  numero  di  rappresentanti
dell'amministrazione,  in  modo  da  assicurare,  nel  complesso,  la
presenza paritaria di entrambi i generi. 
    Per ogni componente  effettivo  e'  previsto  un  supplente,  che
partecipera' alle riunioni del comitato solo in  caso  di  assenza  o
impedimento dei rispettivi titolari. 
    3. I componenti del comitato sono nominati con decreto rettorale,
durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una  sola  volta
consecutivamente. 
    4. Il comitato, entro sessanta  giorni  dalla  sua  costituzione,
adotta un regolamento interno  che  ne  disciplini  le  modalita'  di
funzionamento. 
    5. La partecipazione al comitato e' a titolo gratuito.