Art. 33. Comitato unico di garanzia (C.U.G.) 1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito comitato), ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e innovazioni, promuove e tutela, all'interno della comunita' universitaria, le pari opportunita' e le attivita' di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione, diretta e indiretta, fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilita', l'eta' nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e nelle progressioni di carriera. Promuove le azioni per la valorizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e per l'eliminazione di ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 2. Il comitato e' formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi della normativa vigente, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi. Per ogni componente effettivo e' previsto un supplente, che partecipera' alle riunioni del comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. 3. I componenti del comitato sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente. 4. Il comitato, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento interno che ne disciplini le modalita' di funzionamento. 5. La partecipazione al comitato e' a titolo gratuito.