(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
 
                 Il contratto individuale di lavoro 
 
    1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o  determinato  e'
costituito  e  regolato  da   contratti   individuali,   secondo   le
disposizioni di legge, della normativa  comunitaria  e  del  presente
contratto collettivo. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato  e
a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di  rapporto  di  lavoro
per tutte le aziende ed enti del SSN. 
    2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono comunque indicati: 
      a. tipologia del rapporto di lavoro; 
      b. data di inizio del rapporto di lavoro; 
      c. area, profilo professionale e retribuzione spettante; 
      d.  attribuzioni  corrispondenti  al  profilo  previste   dalle
vigenti disposizioni; 
      e. durata del periodo di prova; 
      f. unita' operativa e/o sede di servizio di prima  destinazione
dell'attivita' lavorativa; 
      g. termine finale  in  caso  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato. 
    3. Il contratto individuale specifica che il rapporto  di  lavoro
e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche  per  le
cause di cessazione del contratto  di  lavoro  e  per  i  termini  di
preavviso. E', in ogni modo,  condizione  risolutiva  del  contratto,
senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
    4. L'assunzione puo' avvenire con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
pieno  o  a  tempo  parziale.  In  quest'ultimo  caso,  il  contratto
individuale  di  cui  al  comma  2   indica   anche   l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie  di  cui
all'art. 74, comma 2 (Orario di lavoro del personale con rapporto  di
lavoro a tempo parziale). 
    5. L'azienda, prima di procedere alla stipulazione del  contratto
di  lavoro   individuale   ai   fini   dell'assunzione,   invita   il
destinatario, anche in via telematica, a presentare la documentazione
prescritta dalle disposizioni  regolanti  l'accesso  al  rapporto  di
lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli  un
termine non inferiore a trenta giorni. Su richiesta dell'interessato,
il termine assegnato dall'azienda puo' essere prorogato di  ulteriori
quindici giorni per comprovato impedimento. Nello stesso  termine  il
destinatario, sotto la sua responsabilita', deve dichiarare,  di  non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non  trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate  dall'art.
53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente
ai documenti, deve essere espressamente presentata  la  dichiarazione
di opzione per la nuova azienda o ente, fatto salvo  quanto  previsto
dall'art. 40 (Periodo di prova). 
    6. Scaduto inutilmente il termine di cui al  comma  5,  l'azienda
comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 
    7. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  24  (Il
contratto individuale di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018.