Art. 39.
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e'
costituito e regolato da contratti individuali, secondo le
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente
contratto collettivo. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro
per tutte le aziende ed enti del SSN.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono comunque indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di inizio del rapporto di lavoro;
c. area, profilo professionale e retribuzione spettante;
d. attribuzioni corrispondenti al profilo previste dalle
vigenti disposizioni;
e. durata del periodo di prova;
f. unita' operativa e/o sede di servizio di prima destinazione
dell'attivita' lavorativa;
g. termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo
determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro
e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di cessazione del contratto di lavoro e per i termini di
preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione puo' avvenire con rapporto di lavoro a tempo
pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 2 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui
all'art. 74, comma 2 (Orario di lavoro del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale).
5. L'azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto
di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il
destinatario, anche in via telematica, a presentare la documentazione
prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di
lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un
termine non inferiore a trenta giorni. Su richiesta dell'interessato,
il termine assegnato dall'azienda puo' essere prorogato di ulteriori
quindici giorni per comprovato impedimento. Nello stesso termine il
destinatario, sotto la sua responsabilita', deve dichiarare, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art.
53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente
ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione
di opzione per la nuova azienda o ente, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 40 (Periodo di prova).
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'azienda
comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 24 (Il
contratto individuale di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018.