(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
 
                          Periodo di prova 
 
    1. Il dipendente assunto in servizio  a  tempo  indeterminato  e'
soggetto ad un periodo di prova, la  cui  durata  e'  stabilita  come
segue: 
      a)  due  mesi  per  i  dipendenti  inquadrati  nelle  aree  del
personale di supporto e degli operatori; 
      b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati  nelle  aree  degli
assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari; 
      c) sei mesi per il personale di elevata qualificazione. 
    Nella prima applicazione si considerano i periodi prestati  nelle
categorie   o   livelli   economici   del   precedente    ordinamento
professionale confluiti nelle nuove aree. 
    2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si  tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato. 
    3. Il periodo  di  prova  e'  sospeso  in  caso  di  assenza  per
malattia, gravi patologie e terapie  salvavita  e  negli  altri  casi
espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di assenza per
malattia, gravi  patologie  e  terapie  salvavita  il  dipendente  ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo  massimo  di  sei
mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto. In  tale  periodo,  al
dipendente compete lo stesso trattamento economico  previsto  per  il
personale non in prova. In caso di infortunio  sul  lavoro,  malattia
professionale o infermita' dovuta a  causa  di  servizio  si  applica
l'art. 58 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e  infermita'
dovute a causa di servizio). 
    4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
le corrispondenti assenze del personale non in prova. 
    5. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma  1,  nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal  rapporto  in
qualsiasi momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dal comma 3. Il recesso opera dal momento  della  comunicazione  alla
controparte. Il recesso dell'azienda o ente deve essere motivato. 
    6. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. 
    7. Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro
sia stato risolto da  una  delle  parti,  il  dipendente  si  intende
confermato in servizio e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    8. In caso di recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita' ove maturati. 
    9. Il dipendente con il quale venga instaurato un nuovo  rapporto
di lavoro a seguito di concorso pubblico, durante il periodo di prova
ha diritto alla  conservazione  del  posto  e,  in  caso  di  mancato
superamento  della  stessa,   e'   reintegrato   nell'area,   profilo
professionale,  differenziale  economico   di   professionalita'   ed
eventuale assegno ad personam in godimento  nell'azienda  o  ente  di
provenienza. 
    10. Durante il periodo di prova, l'azienda o ente  puo'  adottare
iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente
puo' essere applicato a piu' servizi dell'azienda o ente  presso  cui
svolge il periodo di prova, ferma restando la  sua  utilizzazione  in
attribuzioni proprie del profilo e, ove  previsto,  del  mestiere  di
appartenenza. 
    11. Sono esonerati  dal  periodo  di  prova  i  dipendenti  delle
aziende ed enti: 
      a) con rapporti di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato,
almeno uno dei quali pari a dodici mesi  ed  effettivamente  prestati
senza soluzione di continuita', nella medesima o corrispondente  area
o  categoria  o  livello   economico   del   precedente   ordinamento
professionale, profilo ed eventuale ambito di attivita'. L'esonero di
cui sopra determina l'immediata cessazione  del  rapporto  di  lavoro
originario; 
      b) con rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  o
indeterminato  che  lo  abbiano  gia'  superato  nella   medesima   o
corrispondente area o categoria o livello  economico  del  precedente
ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di  attivita'.
L'esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del  rapporto
di lavoro originario; 
      c) che abbiano effettuato un passaggio di  profilo  all'interno
di ciascuna Area nella stessa azienda o ente ai  sensi  dell'art.  18
(Passaggi di  profilo  all'interno  di  ciascuna  Area  nella  stessa
azienda o ente); 
      d) nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva
interna ai  sensi  dell'art.  20  (Progressione  tra  le  aree),  con
esclusione del personale di elevata qualificazione. 
    12. Sono esonerabili  dal  periodo  di  prova  i  dipendenti  che
abbiano  gia'  svolto,  presso  amministrazioni  pubbliche  di  altri
comparti, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato,  almeno
uno dei quali pari a dodici mesi  ed  effettivamente  prestati  senza
soluzione di continuita', nella  medesima  o  corrispondente  area  o
categoria  del  precedente  ordinamento  professionale,  profilo   ed
eventuale mestiere. L'esonero  di  cui  sopra  determina  l'immediata
cessazione del rapporto di lavoro originario. 
    13. In tutti  i  casi  di  assunzioni  a  tempo  determinato  per
esigenze straordinarie e, in generale, quando  per  la  brevita'  del
rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto  dell'art.
39, comma 5 (Il contratto individuale di  lavoro),  il  contratto  e'
stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti  dalla
normativa vigente. Nel caso che il dipendente  non  li  presenti  nel
termine prescritto o  che  non  risulti  in  possesso  dei  requisiti
previsti  per  l'assunzione,  il  rapporto  e'  risolto  con  effetto
immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile. 
    14. Il presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  25
(Periodo di prova) del CCNL del 21 maggio 2018.