Art. 40.
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e'
soggetto ad un periodo di prova, la cui durata e' stabilita come
segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree del
personale di supporto e degli operatori;
b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli
assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari;
c) sei mesi per il personale di elevata qualificazione.
Nella prima applicazione si considerano i periodi prestati nelle
categorie o livelli economici del precedente ordinamento
professionale confluiti nelle nuove aree.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per
malattia, gravi patologie e terapie salvavita e negli altri casi
espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di assenza per
malattia, gravi patologie e terapie salvavita il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei
mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto. In tale periodo, al
dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il
personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro, malattia
professionale o infermita' dovuta a causa di servizio si applica
l'art. 58 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita'
dovute a causa di servizio).
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
le corrispondenti assenze del personale non in prova.
5. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell'azienda o ente deve essere motivato.
6. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende
confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita' ove maturati.
9. Il dipendente con il quale venga instaurato un nuovo rapporto
di lavoro a seguito di concorso pubblico, durante il periodo di prova
ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato
superamento della stessa, e' reintegrato nell'area, profilo
professionale, differenziale economico di professionalita' ed
eventuale assegno ad personam in godimento nell'azienda o ente di
provenienza.
10. Durante il periodo di prova, l'azienda o ente puo' adottare
iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente
puo' essere applicato a piu' servizi dell'azienda o ente presso cui
svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in
attribuzioni proprie del profilo e, ove previsto, del mestiere di
appartenenza.
11. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle
aziende ed enti:
a) con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato,
almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati
senza soluzione di continuita', nella medesima o corrispondente area
o categoria o livello economico del precedente ordinamento
professionale, profilo ed eventuale ambito di attivita'. L'esonero di
cui sopra determina l'immediata cessazione del rapporto di lavoro
originario;
b) con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato che lo abbiano gia' superato nella medesima o
corrispondente area o categoria o livello economico del precedente
ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attivita'.
L'esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del rapporto
di lavoro originario;
c) che abbiano effettuato un passaggio di profilo all'interno
di ciascuna Area nella stessa azienda o ente ai sensi dell'art. 18
(Passaggi di profilo all'interno di ciascuna Area nella stessa
azienda o ente);
d) nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva
interna ai sensi dell'art. 20 (Progressione tra le aree), con
esclusione del personale di elevata qualificazione.
12. Sono esonerabili dal periodo di prova i dipendenti che
abbiano gia' svolto, presso amministrazioni pubbliche di altri
comparti, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno
uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza
soluzione di continuita', nella medesima o corrispondente area o
categoria del precedente ordinamento professionale, profilo ed
eventuale mestiere. L'esonero di cui sopra determina l'immediata
cessazione del rapporto di lavoro originario.
13. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per
esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del
rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell'art.
39, comma 5 (Il contratto individuale di lavoro), il contratto e'
stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla
normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel
termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti
previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con effetto
immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile.
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 25
(Periodo di prova) del CCNL del 21 maggio 2018.