Art. 41.
Transizione di genere
1. Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori
transgender, di creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al
valore fondante della pari dignita' umana delle persone, eliminando
situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e
identita' nell'espressione della propria autodeterminazione di
genere, le amministrazioni riconoscono un'identita' alias al
dipendente che ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un
Accordo di riservatezza confidenziale. Modalita' di accesso e tempi
di richiesta e attivazione dell'alias saranno specificate in apposita
regolamentazione interna, la carriera alias restera' inscindibilmente
associata e gestita in contemporanea alla carriera reale. L'identita'
alias da utilizzare, anche con riferimento a quanto previsto
dall'art. 55-novies del decreto legislativo n. 165/2001, al posto del
nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale, riguarda, a
titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le
credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta
d'ufficio, eventuali tabelle di turno orari esposte negli spazi
comuni, nonche' divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione
della persona e la possibilita' di utilizzare spogliatoio e servizi
igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti
all'identita' di genere del lavoratore.
2. Non si conformano all'identita' alias e restano pertanto
invariate tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti
al dipendente che desidera intraprendere il percorso di affermazione
di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio
la busta paga, la matricola, i sistemi di rilevazione e lettura
informatizzata della presenza, i provvedimenti disciplinari) o la
sottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del lavoratore
interessato.