(Allegato-art. 41)
                              Art. 41. 
 
                        Transizione di genere 
 
    1. Al fine di tutelare il  benessere  psicofisico  di  lavoratori
transgender, di creare un ambiente di lavoro inclusivo,  ispirato  al
valore fondante della pari dignita' umana delle  persone,  eliminando
situazioni di disagio per coloro  che  intendono  modificare  nome  e
identita'  nell'espressione  della  propria   autodeterminazione   di
genere,  le  amministrazioni  riconoscono   un'identita'   alias   al
dipendente che ne faccia richiesta tramite la  sottoscrizione  di  un
Accordo di riservatezza confidenziale. Modalita' di accesso  e  tempi
di richiesta e attivazione dell'alias saranno specificate in apposita
regolamentazione interna, la carriera alias restera' inscindibilmente
associata e gestita in contemporanea alla carriera reale. L'identita'
alias  da  utilizzare,  anche  con  riferimento  a  quanto   previsto
dall'art. 55-novies del decreto legislativo n. 165/2001, al posto del
nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale, riguarda,  a
titolo  esemplificativo,  il   cartellino   di   riconoscimento,   le
credenziali per  la  posta  elettronica,  la  targhetta  sulla  porta
d'ufficio, eventuali tabelle  di  turno  orari  esposte  negli  spazi
comuni, nonche' divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione
della persona e la possibilita' di utilizzare spogliatoio  e  servizi
igienici neutri rispetto al genere,  se  presenti,  o  corrispondenti
all'identita' di genere del lavoratore. 
    2. Non si  conformano  all'identita'  alias  e  restano  pertanto
invariate tutte le documentazioni e tutti i  provvedimenti  attinenti
al dipendente che desidera intraprendere il percorso di  affermazione
di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio
la busta paga, la matricola,  i  sistemi  di  rilevazione  e  lettura
informatizzata della presenza, i  provvedimenti  disciplinari)  o  la
sottoscrizione di  atti  e  provvedimenti  da  parte  del  lavoratore
interessato.