(Allegato-art. 42)
                              Art. 42. 
 
                Ricostituzione del rapporto di lavoro 
 
    1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che
abbia interrotto il rapporto di lavoro  per  proprio  recesso  o  per
motivi di salute puo' richiedere, entro cinque  anni  dalla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 
    2. L'azienda o ente si  pronuncia  motivatamente  entro  sessanta
giorni dalla richiesta; in caso  di  accoglimento  il  dipendente  e'
ricollocato  nell'area  e  profilo   rivestiti   al   momento   delle
dimissioni,  secondo  il   sistema   di   classificazione   applicato
nell'azienda all'atto della ricostituzione del  rapporto  di  lavoro.
Allo stesso e'  attribuito  il  trattamento  economico  iniziale  del
profilo,   con   esclusione   dei    differenziali    economici    di
professionalita', degli assegni ad personam  e  della  R.I.A.  a  suo
tempo eventualmente maturati. 
    3. La stessa facolta' di cui al comma 1 e'  data  al  dipendente,
senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di  uno  dei
paesi dell'Unione europea. 
    4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione  del
rapporto di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla  disponibilita'
del  corrispondente  posto  nel  piano   triennale   dei   fabbisogni
dell'azienda o ente, ed al mantenimento del  possesso  dei  requisiti
per l'assunzione da parte del richiedente nonche'  agli  accertamenti
sanitari previsti dalla normativa vigente. 
    5. Qualora il  dipendente  riammesso  goda  gia'  di  trattamento
pensionistico si applicano le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte  salve
le indennita' percepite agli effetti del  trattamento  di  previdenza
per il periodo di servizio prestato prima  della  ricostituzione  del
rapporto di lavoro, si applica l'art. 46 del CCNL integrativo del  20
settembre 2001(Trattamento di fine rapporto di lavoro). 
    6. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  26
(Ricostituzione del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018.