Art. 42.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che
abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per
motivi di salute puo' richiedere, entro cinque anni dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L'azienda o ente si pronuncia motivatamente entro sessanta
giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente e'
ricollocato nell'area e profilo rivestiti al momento delle
dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato
nell'azienda all'atto della ricostituzione del rapporto di lavoro.
Allo stesso e' attribuito il trattamento economico iniziale del
profilo, con esclusione dei differenziali economici di
professionalita', degli assegni ad personam e della R.I.A. a suo
tempo eventualmente maturati.
3. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' data al dipendente,
senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei
paesi dell'Unione europea.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del
rapporto di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla disponibilita'
del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni
dell'azienda o ente, ed al mantenimento del possesso dei requisiti
per l'assunzione da parte del richiedente nonche' agli accertamenti
sanitari previsti dalla normativa vigente.
5. Qualora il dipendente riammesso goda gia' di trattamento
pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di
riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve
le indennita' percepite agli effetti del trattamento di previdenza
per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del
rapporto di lavoro, si applica l'art. 46 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001(Trattamento di fine rapporto di lavoro).
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 26
(Ricostituzione del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018.