Allegato V
(articolo 3, comma 1. lettera i)
Elementi adiacenti
Adiacenza alla parcella agricola: sono considerati adiacenti alla
parcella agricola gli elementi lineari, compresi i sistemi
agroforestali lineari, che, tramite il loro lato piu' lungo, toccano
fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola. Gli
elementi caratteristici non lineari, come stagni, alberi isolati e
boschetti compresi alberi, cespugli o muretti, sono considerati
adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola. Eventuali
recinzioni situate sulla parcella non impediscono di considerare
l'elemento come adiacente alla parcella agricola. Si considerano
adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non
lineari localizzati a distanza non superiore a 5 metri dai bordi
della parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella
agricola anche gli elementi adiacenti ad elementi lineari e non
lineari adiacenti. Ai fini della misurazione dell'elemento lineare
non si considerano le interruzioni di siepi, fasce boscate o alberi
in filare se inferiori a 5 metri. Non sono considerabili, gli che
facciano parte di un bosco. Di seguito si rappresentano graficamente
le casistiche sopra esposte.
Parte di provvedimento in formato grafico