(Allegati-Allegato V)
                             Allegato V 
                  (articolo 3, comma 1. lettera i) 
 
                         Elementi adiacenti 
 
Adiacenza alla parcella agricola:  sono  considerati  adiacenti  alla
parcella  agricola  gli  elementi   lineari,   compresi   i   sistemi
agroforestali lineari, che, tramite il loro lato piu' lungo,  toccano
fisicamente il lato  corto  o  lungo  della  parcella  agricola.  Gli
elementi caratteristici non lineari, come stagni,  alberi  isolati  e
boschetti compresi  alberi,  cespugli  o  muretti,  sono  considerati
adiacenti se toccano  fisicamente  la  parcella  agricola.  Eventuali
recinzioni situate sulla  parcella  non  impediscono  di  considerare
l'elemento come adiacente  alla  parcella  agricola.  Si  considerano
adiacenti alla parcella agricola anche gli  elementi  lineari  e  non
lineari localizzati a distanza non superiore  a  5  metri  dai  bordi
della parcella  agricola.  Si  considerano  adiacenti  alla  parcella
agricola anche gli elementi  adiacenti  ad  elementi  lineari  e  non
lineari adiacenti. Ai fini della  misurazione  dell'elemento  lineare
non si considerano le interruzioni di siepi, fasce boscate  o  alberi
in filare se inferiori a 5 metri. Non  sono  considerabili,  gli  che
facciano parte di un bosco. Di seguito si rappresentano  graficamente
le casistiche sopra esposte. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico