Allegato V (articolo 3, comma 1. lettera i) Elementi adiacenti Adiacenza alla parcella agricola: sono considerati adiacenti alla parcella agricola gli elementi lineari, compresi i sistemi agroforestali lineari, che, tramite il loro lato piu' lungo, toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola. Gli elementi caratteristici non lineari, come stagni, alberi isolati e boschetti compresi alberi, cespugli o muretti, sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola. Eventuali recinzioni situate sulla parcella non impediscono di considerare l'elemento come adiacente alla parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a 5 metri dai bordi della parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi adiacenti ad elementi lineari e non lineari adiacenti. Ai fini della misurazione dell'elemento lineare non si considerano le interruzioni di siepi, fasce boscate o alberi in filare se inferiori a 5 metri. Non sono considerabili, gli che facciano parte di un bosco. Di seguito si rappresentano graficamente le casistiche sopra esposte. Parte di provvedimento in formato grafico