(Allegati-Allegato VII)
                            Allegato VII 
  (articolo 5, comma 7, articolo 6, comma 3 e articolo 13, comma 3) 
 
   Controllo e poteri di gestione nelle varie tipologie societarie 
 
1. SOCIETA' DI PERSONE 
A differenza delle societa' di capitali, le societa' di  persone  non
hanno personalita' giuridica, cioe' non sono dei  soggetti  giuridici
pienamente distinti dalle persone dei  soci.  Sebbene  tali  societa'
possano essere titolari di diritti e doveri, la  responsabilita'  per
eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. 
 
Societa' semplice (S.s.) e Societa' in nome collettivo (S.n.c.) 
. Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente
dall'entita'  dalla  quota  di  capitale  posseduta,  provvede   alla
gestione corrente della societa' e partecipa al processo  decisionale
per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria)  della  societa'.
Qualora  il  soggetto  che  attribuisce  la  qualifica   di   giovane
agricoltore alla societa' sia escluso, anche solo  parzialmente,  dal
potere di gestione ordinario  della  societa',  come  risultante  dal
registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali  o  da
qualsiasi  altro  atto  o  dato  di  fatto,  il  requisito   non   e'
soddisfatto. 
 
Societa' in accomandita semplice (S.a.s.) 
. Esercita il controllo il giovane agricoltore  socio  accomandatario
che,  indipendentemente  dall'entita'   dalla   quota   di   capitale
posseduta, provvede alla gestione corrente della societa' e partecipa
al processo  decisionale  per  quanto  riguarda  la  gestione  (anche
finanziaria) della societa'. Qualora il soggetto che  attribuisce  la
qualifica di giovane agricoltore alla  societa'  sia  escluso,  anche
solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario  della  societa',
come risultante dal registro  delle  imprese  (visure  camerali),  da
patti parasociali o da qualsiasi altro  atto  o  dato  di  fatto,  il
requisito non e' soddisfatto. 
 
2. SOCIETA' DI CAPITALI 
Le societa' di capitale hanno personalita' giuridica. In esse i  soci
hanno una responsabilita' limitata verso  i  creditori,  relativa  al
solo capitale sociale sottoscritto. 
 
Societa' per azioni (S.p.A.),  societa'  a  responsabilita'  limitata
(S.r.l.)  e  Societa'   semplificata   a   responsabilita'   limitata
(S.s.r.l.) 
. Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il
30% del  capitale  sociale  e  che  esercita  i  poteri  di  gestione
dell'attivita' di  ordinaria  amministrazione,  alternativamente,  in
qualita'   di    Presidente    del    Consiglio    d'Amministrazione,
Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque  ogni  altra
carica per la quale la vigente normativa civilistica  attribuisce  il
potere  di  gestione  della  societa'.  Qualora   il   soggetto   che
attribuisce la qualifica di giovane  agricoltore  alla  societa'  sia
escluso, anche solo parzialmente, dal potere  di  gestione  ordinario
della societa', come risultante dal registro  delle  imprese  (visure
camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o  dato  di
fatto, il requisito non e' soddisfatto. 
 
La  Societa'  unipersonale   a   responsabilita'   limitata   (s.r.l.
unipersonale) 
. Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che
lo stesso  sia  escluso,  anche  solo  parzialmente,  dal  potere  di
gestione ordinario della societa', come risultante dal registro delle
imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi  altro
atto o dato di fatto, il requisito non e' soddisfatto. 
 
La Societa' in accomandita per azioni (s.a.p.a.) 
. Esercita il controllo il giovane agricoltore  socio  accomandatario
che,  indipendentemente  dall'entita'   dalla   quota   di   capitale
posseduta, provvede alla gestione corrente della societa' e partecipa
al processo  decisionale  per  quanto  riguarda  la  gestione  (anche
finanziaria) della societa'. Qualora il soggetto che  attribuisce  la
qualifica di giovane agricoltore alla  societa'  sia  escluso,  anche
solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario  della  societa',
come risultante dal registro  delle  imprese  (visure  camerali),  da
patti parasociali o da qualsiasi altro  atto  o  dato  di  fatto,  il
requisito non e' soddisfatto. 
 
3. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCARL) 
A differenza delle societa' lucrative (di persone e di  capitali)  le
cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire  uno  «scopo
mutualistico»: quest'ultimo e'  diverso  dallo  scopo  di  lucro,  in
quanto non consiste  nel  conseguire  un  utile,  ma  un  «beneficio»
genericamente  inteso.  Possono  essere  definite  come  l'unione  di
persone che svolgono un'attivita' economica a favore dei soci stessi,
per  ottenere  beni,  servizi  o  retribuzioni  a   condizioni   piu'
vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato. 
Le cooperative agricole operano sia nel campo della produzione che in
quello della  lavorazione  e  conservazione  dei  prodotti  agricoli,
nonche' dell'allevamento del bestiame. 
. Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio  e  che
riveste, alternativamente, la  carica  di  Presidente  del  Consiglio
d'Amministrazione, Amministratore unico,  Amministratore  delegato  e
comunque  ogni  altra  carica  per  la  quale  la  vigente  normativa
civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il
soggetto che attribuisce la qualifica  di  giovane  agricoltore  alla
societa' sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione
ordinario della societa', come risultante dal registro delle  imprese
(visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro  atto  o
dato di fatto, il requisito non e' soddisfatto.