Allegato VII (articolo 5, comma 7, articolo 6, comma 3 e articolo 13, comma 3) Controllo e poteri di gestione nelle varie tipologie societarie 1. SOCIETA' DI PERSONE A differenza delle societa' di capitali, le societa' di persone non hanno personalita' giuridica, cioe' non sono dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Sebbene tali societa' possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilita' per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Societa' semplice (S.s.) e Societa' in nome collettivo (S.n.c.) . Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dall'entita' dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della societa' e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della societa'. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla societa' sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della societa', come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non e' soddisfatto. Societa' in accomandita semplice (S.a.s.) . Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entita' dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della societa' e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della societa'. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla societa' sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della societa', come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non e' soddisfatto. 2. SOCIETA' DI CAPITALI Le societa' di capitale hanno personalita' giuridica. In esse i soci hanno una responsabilita' limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto. Societa' per azioni (S.p.A.), societa' a responsabilita' limitata (S.r.l.) e Societa' semplificata a responsabilita' limitata (S.s.r.l.) . Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attivita' di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualita' di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della societa'. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla societa' sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della societa', come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non e' soddisfatto. La Societa' unipersonale a responsabilita' limitata (s.r.l. unipersonale) . Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della societa', come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non e' soddisfatto. La Societa' in accomandita per azioni (s.a.p.a.) . Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entita' dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della societa' e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della societa'. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla societa' sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della societa', come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non e' soddisfatto. 3. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCARL) A differenza delle societa' lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo e' diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso. Possono essere definite come l'unione di persone che svolgono un'attivita' economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni piu' vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato. Le cooperative agricole operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonche' dell'allevamento del bestiame. . Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla societa' sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della societa', come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non e' soddisfatto.