(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                                                      art. 4, comma 2 
 
                  DATI RELATIVI ALLE ARMI DA FUOCO 
                    E ALLE PARTI D'ARMA DA FUOCO 
 
  1. Per le armi da fuoco insieme alle sue parti, il SITAM contiene i
seguenti dati inseriti in appositi campi identificativi: 
    a) fabbricante o assemblatore  (codice  fiscale,  partita  Iva  o
ragione sociale); 
    b) Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio; 
    c) numero di serie; 
    d) anno di fabbricazione o assemblaggio; 
    e) tipo (ad esempio carabina, fucile, pistola, ...); 
    f) marca; 
    g) modello, ove presente; 
    h) calibro; 
    i) marcatura applicata alle relative parti nel caso in cui questa
differisca dalla marcatura unica applicata sul  telaio  o  sul  fusto
dell'arma stessa. Qualora la parte dell'arma sia di dimensioni troppo
ridotte per essere provvista della marcatura, essa e'  contrassegnata
almeno da un numero di serie o da un  codice  alfanumerico  digitale,
che trovera' collocazione nel presente campo; 
    l)  codice  identificativo  corrispondente  alla  classificazione
effettuata dal Banco Nazionale di Prova; 
    m) classificazione dell'arma nella categoria  europea  effettuata
dal Banco Nazionale di Prova (ivi compreso il cambiamento, a  seguito
di  interventi  tecnici,  della  categoria  o  della   sottocategoria
dell'arma da fuoco di cui all'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE); 
    n) dati identificativi dell'operatore  economico  o  privato  che
cede l'arma (cedente, comodante, esportatore, riparatore,  venditore,
ecc.); 
    o) dati identificativi dell'operatore  economico  o  privato  che
acquisisce l'arma (acquirente, cessionario, comodatario, importatore,
riparatore, ecc..); 
    p) dati identificativi del detentore e luogo di detenzione; 
    q) operazioni aventi ad oggetto l'arma e la data in cui le stesse
sono state effettuate (quali ad esempio: cessione, acquisto, acquisto
per successione, acquisto per ritrovamento, cambio luogo  detenzione,
comodato,   trasferimento    intracomunitario,    demilitarizzazione,
disattivazione,  esportazione,  importazione,  riparazione,  vendita,
rottamazione, ecc.); 
    r) prezzo dell'arma (il dato deve essere inserito dagli operatori
economici, ex articolo 54 R.D. 6 maggio 1940, n. 635); 
    s)  estremi  del  titolo  abilitativo  esibito   per   l'acquisto
dell'arma (nulla osta all'acquisto di armi; licenza di porto  d'armi;
licenza ex articolo 31 TULPS, collezione di armi antiche ex  D.M.  28
aprile 1982, ecc.); 
    t)  estremi  della  licenza  o  autorizzazione  nell'ipotesi   di
esportazione, importazione o trasferimento intracomunitario (indicare
la denominazione del titolo autorizzatorio,  l'autorita'  che  lo  ha
emesso e la data del rilascio); 
    u) eventuali ulteriori dati facoltativi. 
  2. Per le armi da fuoco antiche, l'inserimento e' limitato ai  dati
conosciuti o comunque rilevabili dalla denuncia o da qualunque  altra
certificazione o documentazione presentata dall'interessato, ai sensi
dell'articolo 38 TULPS. 
  3. I dati di cui  alle  lettere  da  a)  ad  h)  costituiscono  gli
elementi della marcatura unica (di cui all'articolo 11, primo  comma,
della legge n. 110 del 1975).