(Allegato-art. 42)
                              Art. 42. 
 
Imposta  sul  trasferimento  della  proprieta'  di  azioni  e   altri
                       strumenti partecipativi 
 
        (articolo 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012) 
 
    1. Il  trasferimento  della  proprieta'  di  azioni  e  di  altri
strumenti  finanziari   partecipativi   di   cui   al   sesto   comma
dell'articolo 2346 del codice civile, emessi  da  societa'  residenti
nel territorio dello Stato, nonche'  di  titoli  rappresentativi  dei
predetti strumenti indipendentemente  dalla  residenza  del  soggetto
emittente, e' soggetto a un'imposta sulle transazioni finanziarie con
l'aliquota dello 0,2 per  cento  sul  valore  della  transazione.  E'
soggetto all'imposta di cui al primo periodo anche  il  trasferimento
di proprieta' di azioni che avvenga per effetto della conversione  di
obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della
proprieta' avvenga per successione  o  donazione.  Per  valore  della
transazione si intende il valore del saldo  netto  delle  transazioni
regolate giornalmente relative al medesimo  strumento  finanziario  e
concluse nella stessa giornata operativa  da  un  medesimo  soggetto,
ovvero   il    corrispettivo    versato.    L'imposta    e'    dovuta
indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e  dallo
Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta e'
ridotta alla meta' per  i  trasferimenti  che  avvengono  in  mercati
regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.  Sono  escluse
dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei  titoli
azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonche'  le  operazioni
di conversione in azioni  di  nuova  emissione  e  le  operazioni  di
acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10,
del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione,  del  10  agosto
2006.  Sono  altresi'  esclusi  dall'imposta   i   trasferimenti   di
proprieta' di azioni negoziate in  mercati  regolamentari  o  sistemi
multilaterali   di   negoziazione   emesse   da   societa'   la   cui
capitalizzazione media nel mese di novembre  dell'anno  precedente  a
quello in cui avviene il trasferimento di proprieta' sia inferiore  a
500 milioni di euro.