Art. 43.
Imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati
(articolo 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012)
1. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui
all'articolo 1, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano come sottostante prevalentemente
uno o piu' strumenti finanziari di cui all'articolo 42, o il cui
valore dipenda prevalentemente da uno o piu' degli strumenti
finanziari di cui al medesimo articolo 42, e le operazioni sui valori
mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,
che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o piu'
strumenti finanziari di cui all'articolo 42 o che comportino un
regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a
uno o piu' strumenti finanziari indicati all'articolo 42, inclusi
warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento
della conclusione, a imposta in misura fissa, determinata con
riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto,
secondo la tabella, di cui all'allegato 3 al presente testo unico.
L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della
transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel
caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come
modalita' di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli
altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della
proprieta' di tali strumenti finanziari che avviene al momento del
regolamento e' soggetto all'imposta con le modalita' e nella misura
previste dall'articolo 42. Per le operazioni che avvengono in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima
imposta in misura fissa, ridotta a un quinto, potra' essere
determinata con riferimento al valore di un contratto standard
(lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 50, tenendo conto del valore medio del contratto
standard (lotto) nel trimestre precedente.