(Allegato-art. 43)
                              Art. 43. 
 
      Imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati 
 
        (articolo 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012) 
 
    1.  Le  operazioni  su  strumenti  finanziari  derivati  di   cui
all'articolo 1, comma 2-ter, del testo unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano come sottostante prevalentemente
uno o piu' strumenti finanziari di cui  all'articolo  42,  o  il  cui
valore  dipenda  prevalentemente  da  uno  o  piu'  degli   strumenti
finanziari di cui al medesimo articolo 42, e le operazioni sui valori
mobiliari di  cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  lettera  c),  del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.  58  del  1998,
che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno  o  piu'
strumenti finanziari di cui  all'articolo  42  o  che  comportino  un
regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a
uno o piu' strumenti finanziari  indicati  all'articolo  42,  inclusi
warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al  momento
della  conclusione,  a  imposta  in  misura  fissa,  determinata  con
riferimento alla tipologia di strumento e al  valore  del  contratto,
secondo la tabella, di cui all'allegato 3 al  presente  testo  unico.
L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione  della
transazione e dallo Stato di residenza delle  parti  contraenti.  Nel
caso in cui le operazioni di cui  al  primo  periodo  prevedano  come
modalita' di regolamento anche il trasferimento delle azioni o  degli
altri strumenti  finanziari  partecipativi,  il  trasferimento  della
proprieta' di tali strumenti finanziari che avviene  al  momento  del
regolamento e' soggetto all'imposta con le modalita' e  nella  misura
previste dall'articolo 42. Per le operazioni che avvengono in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di  negoziazione,  la  medesima
imposta  in  misura  fissa,  ridotta  a  un  quinto,  potra'   essere
determinata con  riferimento  al  valore  di  un  contratto  standard
(lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di
cui all'articolo 50, tenendo conto del  valore  medio  del  contratto
standard (lotto) nel trimestre precedente.