Art. 44.
Definizione di mercati
(articolo 1, comma 493, della legge n. 228 del 2012)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 42 e 43, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali
di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di
cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1
aprile 1996, n. 239.