(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
 
                        Debitore dell'imposta 
 
        (articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012) 
 
    1. L'imposta di cui all'articolo 42  e'  dovuta  dal  soggetto  a
favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui all'articolo
43 e' dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti
delle operazioni. L'imposta di cui agli  articoli  42  e  43  non  si
applica ai soggetti che si interpongono  nelle  medesime  operazioni.
Nel caso di trasferimento della  proprieta'  di  azioni  e  strumenti
finanziari di cui all'articolo  42,  nonche'  per  le  operazioni  su
strumenti finanziari di cui all'articolo  43,  l'imposta  e'  versata
dalle  banche,  dalle  societa'  fiduciarie  e   dalle   imprese   di
investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti  del
pubblico dei servizi  e  delle  attivita'  di  investimento,  di  cui
all'articolo 18 del testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58,  nonche'  dagli  altri  soggetti  che  comunque
intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi  compresi
gli   intermediari    non    residenti.    Qualora    nell'esecuzione
dell'operazione intervengano piu' soggetti tra  quelli  indicati  nel
terzo periodo, l'imposta e' versata da colui che riceve  direttamente
dall'acquirente o dalla controparte finale  l'ordine  di  esecuzione.
Negli  altri  casi  l'imposta  e'  versata  dal   contribuente.   Gli
intermediari e gli altri  soggetti  non  residenti  che  intervengono
nell'operazione   possono   nominare   un   rappresentante    fiscale
individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che  risponde,
negli stessi termini e con le stesse responsabilita' del soggetto non
residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di
cui agli articoli 42 e 43. Il  versamento  dell'imposta  deve  essere
effettuato entro il giorno  16  del  mese  successivo  a  quello  del
trasferimento  della  proprieta'  di  cui  all'articolo  42  o  della
conclusione delle operazioni di cui all'articolo 43. Sono  esenti  da
imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la
Banca  centrale  europea,  le  banche  centrali  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  e  le  banche  centrali  e  gli  organismi  che
gestiscono anche le riserve ufficiali di  altri  Stati,  nonche'  gli
enti od  organismi  internazionali  costituiti  in  base  ad  accordi
internazionali resi  esecutivi  in  Italia.  L'imposta  di  cui  agli
articoli 42 e 43 non si applica: 
      a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di
cui agli articoli 42 e 43,  nell'ambito  dell'attivita'  di  supporto
agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo
2, paragrafo 1, lettera k), del  regolamento  (UE)  n.  236/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012; 
      b) ai soggetti  che  effettuano,  per  conto  di  una  societa'
emittente, le transazioni e le operazioni di cui agli articoli  42  e
43 in vista di favorire  la  liquidita'  delle  azioni  emesse  dalla
medesima societa' emittente, nel quadro  delle  pratiche  di  mercato
ammesse,  accettate  dall'Autorita'   dei   mercati   finanziari   in
applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 16 aprile 2014; 
      c) agli enti di previdenza  obbligatoria,  nonche'  alle  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e  ai  prodotti  pensionistici  individuali  paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 20 giugno 2019; 
      d) alle transazioni e alle operazioni tra societa' fra le quali
sussista il rapporto di controllo di  cui  all'articolo  2359,  commi
primo, numeri 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a  seguito
di  operazioni  di   riorganizzazione   aziendale   effettuate   alle
condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 50; 
      e) alle transazioni e alle operazioni  relative  a  prodotti  e
servizi qualificati come etici o  socialmente  responsabili  a  norma
dell'articolo 117-ter del testo unico delle disposizioni  in  materia
di intermediazione finanziaria, di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.