Art. 45.
Debitore dell'imposta
(articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012)
1. L'imposta di cui all'articolo 42 e' dovuta dal soggetto a
favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui all'articolo
43 e' dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti
delle operazioni. L'imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si
applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni.
Nel caso di trasferimento della proprieta' di azioni e strumenti
finanziari di cui all'articolo 42, nonche' per le operazioni su
strumenti finanziari di cui all'articolo 43, l'imposta e' versata
dalle banche, dalle societa' fiduciarie e dalle imprese di
investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del
pubblico dei servizi e delle attivita' di investimento, di cui
all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nonche' dagli altri soggetti che comunque
intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi
gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione
dell'operazione intervengano piu' soggetti tra quelli indicati nel
terzo periodo, l'imposta e' versata da colui che riceve direttamente
dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione.
Negli altri casi l'imposta e' versata dal contribuente. Gli
intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono
nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale
individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde,
negli stessi termini e con le stesse responsabilita' del soggetto non
residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di
cui agli articoli 42 e 43. Il versamento dell'imposta deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del
trasferimento della proprieta' di cui all'articolo 42 o della
conclusione delle operazioni di cui all'articolo 43. Sono esenti da
imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la
Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri
dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che
gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonche' gli
enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui agli
articoli 42 e 43 non si applica:
a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di
cui agli articoli 42 e 43, nell'ambito dell'attivita' di supporto
agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo
2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;
b) ai soggetti che effettuano, per conto di una societa'
emittente, le transazioni e le operazioni di cui agli articoli 42 e
43 in vista di favorire la liquidita' delle azioni emesse dalla
medesima societa' emittente, nel quadro delle pratiche di mercato
ammesse, accettate dall'Autorita' dei mercati finanziari in
applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonche' alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019;
d) alle transazioni e alle operazioni tra societa' fra le quali
sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi
primo, numeri 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito
di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle
condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 50;
e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e
servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma
dell'articolo 117-ter del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.