(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
 
                   Negoziazione ad alta frequenza 
 
        (articolo 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012) 
 
    1. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono
soggette a un'imposta sulle negoziazioni ad alta  frequenza  relative
agli strumenti finanziari di cui agli articoli 42 e 43. Si  considera
attivita' di negoziazione ad alta frequenza  quella  generata  da  un
algoritmo  informatico  che  determina  in  maniera   automatica   le
decisioni relative all'invio,  alla  modifica  o  alla  cancellazione
degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o
la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della  medesima
specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore  al  valore
stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
di  cui  all'articolo  50.  Tale  valore  non  puo'  comunque  essere
superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello
0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati  o  modificati
che in una giornata di borsa superino la  soglia  numerica  stabilita
con il decreto di cui al secondo periodo. Tale  soglia  non  puo'  in
ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.