Art. 46.
Negoziazione ad alta frequenza
(articolo 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012)
1. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono
soggette a un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative
agli strumenti finanziari di cui agli articoli 42 e 43. Si considera
attivita' di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un
algoritmo informatico che determina in maniera automatica le
decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione
degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o
la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima
specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore
stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di cui all'articolo 50. Tale valore non puo' comunque essere
superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello
0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati
che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita
con il decreto di cui al secondo periodo. Tale soglia non puo' in
ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.