Art. 48.
Decorrenza
(articolo 1, comma 497, della legge n. 228 del 2012)
1. L'imposta di cui agli articoli 42, 43 e 46 si applica alle
transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i
trasferimenti di cui all'articolo 42 e per le operazioni di cui
all'articolo 46 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal
1° settembre 2013 per le operazioni di cui all'articolo 43 e per
quelle di cui all'articolo 46 su strumenti finanziari derivati e
valori mobiliari.