(Allegato-art. 48)
                              Art. 48. 
 
                             Decorrenza 
 
        (articolo 1, comma 497, della legge n. 228 del 2012) 
 
    1. L'imposta di cui agli articoli 42, 43 e  46  si  applica  alle
transazioni  concluse  a  decorrere  dal  1°   marzo   2013   per   i
trasferimenti di cui all'articolo 42  e  per  le  operazioni  di  cui
all'articolo 46 relative ai citati trasferimenti, e a  decorrere  dal
1° settembre 2013 per le operazioni di  cui  all'articolo  43  e  per
quelle di cui all'articolo 46  su  strumenti  finanziari  derivati  e
valori mobiliari.