Art. 21.
Contrattazione integrativa: materie
1. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa:
a) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo
per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a
retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di
risultato, nel rispetto dell'art. 57 del CCNL del 17 dicembre 2020
(Disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato);
b) i criteri per la determinazione della retribuzione di
risultato, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13
(Differenziazione e variabilita' della retribuzione di risultato;
c) la definizione della percentuale di cui all'art. 40
(Incarichi ad interim) comma 2 del CCNL del 16 luglio 2024, in
ragione dell'impegno richiesto, ai fini dell'integrazione della
retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un
incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico, ai
sensi dell'art. 40 del CCNL del 16 luglio 2024, nonche' della
eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di
affidamento di specifici incarichi previsti dalle norme vigenti,
quali ad esempio, quello di responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT), di responsabile della
transizione digitale (RTD) e di data protection officer (DPO);
d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare
integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 15
(Welfare integrativo); i presenti criteri sono applicabili anche ai
segretari;
e) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche
attivita' e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste
da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 43
(Onnicomprensivita') del CCNL 16 luglio 2024, nonche' la correlazione
tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;
f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari
devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n.
146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto
previsto dalle specifiche disposizioni dell'accordo collettivo
nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei
servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II del
7 maggio 2002, anche per quanto concerne i soggetti sindacali
legittimati a tale contrattazione integrativa;
g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di
salvaguardia economica di cui all'art. 31 del CCNL 17 dicembre 2020,
al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa
da tale articolo;
h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali
degli avvocati, nel rispetto delle modalita' e delle misure previste
dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014;
i) la definizione di quanto demandato alla contrattazione
integrativa dall'art. 25 (Trattamento economico distacco sindacale);
l) le linee di indirizzo e criteri generali per
l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro, applicabili anche ai segretari;
m) i criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo
svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del decreto
legislativo n. 36/2013; i presenti criteri sono applicabili anche ai
segretari;
n) i criteri di priorita' per l'accesso al lavoro agile,
nonche' l'individuazione in cui e' possibile estendere il numero
delle giornate di prestazioni rese in modalita' agile;
o) i criteri di ripartizione dei proventi delle violazioni del
codice della strada tra le diverse finalita' di utilizzo di cui
all'art. 41 del CCNL 16 luglio 2024.
2. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle di
cui al comma 1, lettere f), l) e n).
3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6, sono quelle di
cui al comma 1 lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m) ed o).
4. Negli enti con meno di tre dirigenti in servizio, le materie
indicate nel comma 1 sono oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 20
(Confronto), salvo che non trovi applicazione la disciplina dell'art.
46 del CCNL del 17 dicembre 2020 sulla contrattazione integrativa di
livello territoriale.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 35 del
CCNL 16 luglio 2024.