(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                 Contrattazione integrativa: materie 
 
    1. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa: 
      a) la definizione di un diverso criterio di riparto  del  Fondo
per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a
retribuzione  di  posizione  e  quota  destinata  a  retribuzione  di
risultato, nel rispetto dell'art. 57 del CCNL del  17  dicembre  2020
(Disciplina  del  Fondo  per  la  retribuzione  di  posizione  e   di
risultato); 
      b) i  criteri  per  la  determinazione  della  retribuzione  di
risultato,  tenendo   conto   di   quanto   previsto   dall'art.   13
(Differenziazione e variabilita' della retribuzione di risultato; 
      c)  la  definizione  della  percentuale  di  cui  all'art.   40
(Incarichi ad interim) comma 2  del  CCNL  del  16  luglio  2024,  in
ragione  dell'impegno  richiesto,  ai  fini  dell'integrazione  della
retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un
incarico ad interim per il periodo di affidamento  dell'incarico,  ai
sensi dell'art. 40  del  CCNL  del  16  luglio  2024,  nonche'  della
eventuale integrazione della retribuzione di risultato  nel  caso  di
affidamento di specifici  incarichi  previsti  dalle  norme  vigenti,
quali ad esempio, quello  di  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT),  di   responsabile   della
transizione digitale (RTD) e di data protection officer (DPO); 
      d) i criteri generali per la definizione dei piani  di  welfare
integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui  all'art.  15
(Welfare integrativo); i presenti criteri sono applicabili  anche  ai
segretari; 
      e) i criteri delle forme  di  incentivazione  delle  specifiche
attivita' e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste
da   specifiche   disposizioni   legge,   di    cui    all'art.    43
(Onnicomprensivita') del CCNL 16 luglio 2024, nonche' la correlazione
tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato; 
      f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari
devono essere esonerati dallo  sciopero,  ai  sensi  della  legge  n.
146/1990 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  secondo  quanto
previsto  dalle  specifiche  disposizioni   dell'accordo   collettivo
nazionale in materia di  norme  di  garanzia  del  funzionamento  dei
servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II del
7 maggio  2002,  anche  per  quanto  concerne  i  soggetti  sindacali
legittimati a tale contrattazione integrativa; 
      g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola  di
salvaguardia economica di cui all'art. 31 del CCNL 17 dicembre  2020,
al fine di definire quanto demandato alla contrattazione  integrativa
da tale articolo; 
      h) i criteri  per  l'attribuzione  dei  compensi  professionali
degli avvocati, nel rispetto delle modalita' e delle misure  previste
dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014; 
      i) la  definizione  di  quanto  demandato  alla  contrattazione
integrativa dall'art. 25 (Trattamento economico distacco sindacale); 
      l)   le   linee   di   indirizzo   e   criteri   generali   per
l'individuazione delle misure concernenti la salute  e  la  sicurezza
nei luoghi di lavoro, applicabili anche ai segretari; 
      m)  i  criteri  per  l'attribuzione  degli  incentivi  per   lo
svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art.  45  del  decreto
legislativo n. 36/2013; i presenti criteri sono applicabili anche  ai
segretari; 
      n) i criteri  di  priorita'  per  l'accesso  al  lavoro  agile,
nonche' l'individuazione in cui  e'  possibile  estendere  il  numero
delle giornate di prestazioni rese in modalita' agile; 
      o) i criteri di ripartizione dei proventi delle violazioni  del
codice della strada tra le  diverse  finalita'  di  utilizzo  di  cui
all'art. 41 del CCNL 16 luglio 2024. 
    2. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle  di
cui al comma 1, lettere f), l) e n). 
    3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6, sono quelle  di
cui al comma 1 lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m) ed o). 
    4. Negli enti con meno di tre dirigenti in servizio,  le  materie
indicate nel comma 1 sono oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 20
(Confronto), salvo che non trovi applicazione la disciplina dell'art.
46 del CCNL del 17 dicembre 2020 sulla contrattazione integrativa  di
livello territoriale. 
    5. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  35  del
CCNL 16 luglio 2024.