ART. 82
Soggetti passivi
(articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di
mutua assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di
cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello
Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i
trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui al comma 1, lettere b)
e c), si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni
non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non
appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra
le societa' e gli enti di cui al comma 1, lettera d), sono comprese
anche le societa' e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei
casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in
proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in
mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le
societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta
hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di
direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per
sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata
assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o
l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il
continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente
riguardanti la societa' o l'ente nel suo complesso. Gli organismi di
investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se
istituiti in Italia. Si considerano altresi' residenti nel territorio
dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi
analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di
cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4,
lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in cui almeno uno
dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano,
inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria,
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui ai decreti
emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello
Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il
trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche'
vincoli di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e'
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto,
se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende
l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in
base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello
Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
6. Salvo prova contraria, si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato le societa' ed enti che detengono
partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, del codice civile, nei soggetti di cui al comma 1, lettere a)
e b), se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro
organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri
residenti nel territorio dello Stato.
7. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al
comma 6, rileva la situazione esistente alla data di chiusura
dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.
Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei
voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
8. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio
dello Stato le societa' o enti il cui patrimonio sia investito in
misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati
direttamente o indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie
o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e
secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da
soggetti diversi dalle societa'.
9. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio
istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento
collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in
Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 54, comma 12, del testo unico in materia
di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33, sono esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o
il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di
vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale
sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste
dall'articolo 48, commi 2 e 3, del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e
depositi bancari, e le ritenute previste dall'articolo 48, commi 4 e
6, e dall'articolo 58 nonche' dall'articolo 59 del predetto testo
unico.