(Testo unico imposte sui redditi-art. 82)
                               ART. 82 
                          Soggetti passivi 
(articolo 73 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa': 
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa'  a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e  le  societa'  di
mutua  assicurazione,  nonche'  le  societa'  europee   di   cui   al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa'  cooperative  europee  di
cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel  territorio  dello
Stato; 
b) gli enti pubblici e privati  diversi  dalle  societa',  nonche'  i
trust, residenti nel territorio dello Stato, che  hanno  per  oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; 
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',  i  trust  che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciale nonche' gli  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio, residenti nel territorio dello Stato; 
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui al comma 1, lettere b)
e c), si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le  associazioni
non  riconosciute,  i  consorzi  e  le   altre   organizzazioni   non
appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali  il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra
le societa' e gli enti di cui al comma 1, lettera d),  sono  comprese
anche le societa' e le associazioni  indicate  nell'articolo  5.  Nei
casi in cui i beneficiari del  trust  siano  individuati,  i  redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni  caso  ai  beneficiari  in
proporzione alla quota di  partecipazione  individuata  nell'atto  di
costituzione del trust o in altri  documenti  successivi  ovvero,  in
mancanza, in parti uguali. 
3. Ai fini delle imposte sui  redditi  si  considerano  residenti  le
societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo  di  imposta
hanno nel territorio  dello  Stato  la  sede  legale  o  la  sede  di
direzione effettiva o la gestione ordinaria in  via  principale.  Per
sede di direzione effettiva  si  intende  la  continua  e  coordinata
assunzione delle decisioni  strategiche  riguardanti  la  societa'  o
l'ente nel suo  complesso.  Per  gestione  ordinaria  si  intende  il
continuo e coordinato compimento degli atti della  gestione  corrente
riguardanti la societa' o l'ente nel suo complesso. Gli organismi  di
investimento collettivo del risparmio  si  considerano  residenti  se
istituiti in Italia. Si considerano altresi' residenti nel territorio
dello Stato, salvo prova contraria, i trust  e  gli  istituti  aventi
analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di
cui ai decreti emanati  in  attuazione  dell'articolo  71,  comma  4,
lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in cui almeno uno
dei  disponenti  e  almeno  uno  dei  beneficiari  del   trust   sono
fiscalmente residenti nel territorio  dello  Stato.  Si  considerano,
inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria,
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di  cui  ai  decreti
emanati in attuazione dell'articolo 71,  comma  4,  lettera  c),  del
testo unico in materia di versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2025,  n.  33,  quando,  successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente  nel  territorio  dello
Stato effettui in favore del trust  un'attribuzione  che  importi  il
trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione  o  il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote,  nonche'
vincoli di destinazione sugli stessi. 
4.  L'oggetto  esclusivo  o   principale   dell'ente   residente   e'
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo  statuto,
se esistenti in  forma  di  atto  pubblico  o  di  scrittura  privata
autenticata  o  registrata.  Per  oggetto   principale   si   intende
l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi  primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto  nelle  predette
forme, l'oggetto principale dell'ente  residente  e'  determinato  in
base all'attivita' effettivamente  esercitata  nel  territorio  dello
Stato; tale disposizione si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
residenti. 
6. Salvo prova  contraria,  si  considerano  altresi'  residenti  nel
territorio  dello  Stato  le   societa'   ed   enti   che   detengono
partecipazioni di  controllo,  ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo
comma, del codice civile, nei soggetti di cui al comma 1, lettere  a)
e b), se, in alternativa: 
a) sono controllati, anche  indirettamente,  ai  sensi  dell'articolo
2359, primo comma, del  codice  civile,  da  soggetti  residenti  nel
territorio dello Stato; 
b) sono amministrati da un  consiglio  di  amministrazione,  o  altro
organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri
residenti nel territorio dello Stato. 
7. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di  cui  al
comma 6,  rileva  la  situazione  esistente  alla  data  di  chiusura
dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.
Ai medesimi fini, per le persone fisiche si  tiene  conto  anche  dei
voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
8. Salvo prova contraria, si  considerano  residenti  nel  territorio
dello Stato le societa' o enti il cui  patrimonio  sia  investito  in
misura prevalente in quote o  azioni  di  organismi  di  investimento
collettivo   del   risparmio   immobiliari,   e   siano   controllati
direttamente o indirettamente, per il tramite di societa'  fiduciarie
o per  interposta  persona,  da  soggetti  residenti  in  Italia.  Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi  primo  e
secondo, del codice civile, anche  per  partecipazioni  possedute  da
soggetti diversi dalle societa'. 
9. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio
istituiti  in  Italia,  diversi  dagli  organismi   di   investimento
collettivo del  risparmio  immobiliari,  e  di  quelli  con  sede  in
Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento  nel  territorio  dello
Stato, di cui all'articolo 54, comma 12, del testo unico  in  materia
di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33, sono esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o
il soggetto incaricato della  gestione  sia  sottoposto  a  forme  di
vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui  redditi  di  capitale
sono a titolo definitivo.  Non  si  applicano  le  ritenute  previste
dall'articolo 48, commi  2  e  3,  del  testo  unico  in  materia  di
versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo  24  marzo
2025, n. 33, sugli interessi e altri proventi dei  conti  correnti  e
depositi bancari, e le ritenute previste dall'articolo 48, commi 4  e
6, e dall'articolo 58 nonche' dall'articolo  59  del  predetto  testo
unico.