(Testo unico imposte sui redditi-art. 83)
                               ART. 83 
                       Stato ed enti pubblici 
(articolo 74 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 2, comma 115, legge 23 dicembre 2009, n.  191;
articolo 1, comma 721, legge 27 dicembre 2019, n.  160;  articolo  5,
         comma 8, decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207) 
 
1. Gli organi e le amministrazioni dello  Stato,  compresi  quelli  a
ordinamento autonomo, anche se dotati di  personalita'  giuridica,  i
comuni,  le  unioni  di  comuni,  i  consorzi  tra  enti  locali,  le
associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo,  le  comunita'
montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta. 
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale: 
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; 
b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e  sanitarie
da parte di  enti  pubblici  istituiti  esclusivamente  a  tal  fine,
comprese le aziende sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita'
previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di  previdenza
obbligatoria. 
3. Alle comunita' costituite nella provincia autonoma  di  Trento  ai
sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n.  3,  si  applica  la
disposizione di cui al comma 1. 
4. Ai soli  fini  dell'applicazione  del  comma  2,  lettera  a),  si
considera esercizio di funzioni statali da  parte  di  enti  pubblici
anche l'attivita' di formazione universitaria posta in  essere  dalle
universita' non statali legalmente riconosciute  che  hanno  ottenuto
l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio  universitario  aventi
valore legale, non costituite sotto forma di societa' commerciali. 
5.  Alle  istituzioni  riordinate  in  aziende  di  servizi  di   cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 4  maggio  2001,  n.  207,  si
applicano  le  disposizioni  fiscali  di  cui  al  comma  2,   e   le
disposizioni, anche amministrative, di attuazione.