(Testo unico imposte sui redditi-art. 84)
                               ART. 84 
                           Base imponibile 
(articolo 75 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. L'imposta si applica sul reddito  complessivo  netto,  determinato
secondo le disposizioni del presente titolo, capo II, sezione I,  per
le societa' e gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a)  e
b), del capo IV del presente titolo, per gli enti non commerciali  di
cui alla lettera c) e dei capi I e V  del  presente  titolo,  per  le
societa' e gli enti non residenti di cui alla lettera d). 
2. Le societa' residenti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a),
e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare  il
reddito secondo le disposizioni della parte II, titolo III, capo II.