ART. 84
Base imponibile
(articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato
secondo le disposizioni del presente titolo, capo II, sezione I, per
le societa' e gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e
b), del capo IV del presente titolo, per gli enti non commerciali di
cui alla lettera c) e dei capi I e V del presente titolo, per le
societa' e gli enti non residenti di cui alla lettera d).
2. Le societa' residenti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a),
e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il
reddito secondo le disposizioni della parte II, titolo III, capo II.