(Testo unico imposte sui redditi-art. 85)
                               ART. 85 
                          Periodo d'imposta 
(articolo 76 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno  dei  quali
corrisponde  una  obbligazione  tributaria  autonoma   salvo   quanto
stabilito negli articoli 89 e 93. 
2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio  o  periodo  di
gestione della  societa'  o  dell'ente,  determinato  dalla  legge  o
dall'atto costitutivo. Se  la  durata  dell'esercizio  o  periodo  di
gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e'
determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta  e'  costituito
dall'anno solare.