ART. 85
Periodo d'imposta
(articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali
corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto
stabilito negli articoli 89 e 93.
2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di
gestione della societa' o dell'ente, determinato dalla legge o
dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di
gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e'
determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito
dall'anno solare.