ART. 86
Aliquota dell'imposta
(articolo 77 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 1, commi 65 e 66, legge 28 dicembre 2015, n.
208)
1. L'imposta e' commisurata al reddito complessivo netto con
l'aliquota del 24 per cento.
2. Per gli intermediari finanziari, escluse le societa' di gestione
dei fondi comuni d'investimento e le societa' di intermediazione
mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui al
comma 1, e' applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.
3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di
gruppo di cui all'articolo 126 e i soggetti che hanno esercitato, in
qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
all'articolo 124 assoggettano autonomamente il proprio reddito
imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al
relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualita' di
partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato
articolo 124 assoggettano il proprio reddito imponibile
all'addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo senza
tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata.