(Testo unico imposte sui redditi-art. 86)
                               ART. 86 
                        Aliquota dell'imposta 
(articolo 77 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 1, commi 65 e 66, legge 28 dicembre  2015,  n.
                                208) 
 
1.  L'imposta  e'  commisurata  al  reddito  complessivo  netto   con
l'aliquota del 24 per cento. 
2. Per gli intermediari finanziari, escluse le societa'  di  gestione
dei fondi comuni d'investimento  e  le  societa'  di  intermediazione
mobiliare di cui al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di  cui  al
comma 1, e' applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali. 
3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione  per  la  tassazione  di
gruppo di cui all'articolo 126 e i soggetti che hanno esercitato,  in
qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di  cui
all'articolo  124  assoggettano  autonomamente  il  proprio   reddito
imponibile all'addizionale prevista  dal  comma  2  e  provvedono  al
relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualita'  di
partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui  al  citato
articolo   124   assoggettano   il   proprio    reddito    imponibile
all'addizionale prevista dal comma  2  del  presente  articolo  senza
tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata.