(Testo unico imposte sui redditi-art. 87)
                               ART. 87 
                   Detrazione d'imposta per oneri 
(articolo 78 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo  ammontare
un importo pari al 19 per cento dell'onere di  cui  all'articolo  14,
comma 1, lettera u). 
2.  Dall'imposta  lorda  si  detrae,  fino  a  concorrenza  del   suo
ammontare, un  importo  pari  al  19  per  cento  dell'onere  di  cui
all'articolo 14, comma 1, lettera dd).