ART. 87
Detrazione d'imposta per oneri
(articolo 78 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare
un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 14,
comma 1, lettera u).
2. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera dd).