ART. 88
Scomputo degli acconti
(articolo 79 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e
le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta
a norma dell'articolo 24, salvo il disposto del comma 2.
2. Le ritenute di cui all'articolo 48, commi 1 e 2, del testo unico
in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e all'articolo 1 del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano
nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono
a formare il reddito complessivo ancorche' non siano stati percepiti
e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare e' calcolato in
proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito.