(Testo unico imposte sui redditi-art. 88)
                               ART. 88 
                       Scomputo degli acconti 
(articolo 79 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto  dell'imposta  e
le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta
a norma dell'articolo 24, salvo il disposto del comma 2. 
2. Le ritenute di cui all'articolo 48, commi 1 e 2, del  testo  unico
in  materia  di  versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al  decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e all'articolo 1 del  decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano
nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono
a formare il reddito complessivo ancorche' non siano stati  percepiti
e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare e' calcolato in
proporzione  all'ammontare  degli  interessi  e  altri  proventi  che
concorrono a formare il reddito.