(Testo unico imposte sui redditi-art. 89)
                               ART. 89 
                 Riporto o rimborso delle eccedenze 
(articolo 80 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Se l'ammontare complessivo  dei  crediti  per  le  imposte  pagate
all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in  acconto  di
cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta  dovuta
il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo di  imposta  successivo,
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi  ovvero
di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del
testo unico in materia di versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.