ART. 89
Riporto o rimborso delle eccedenze
(articolo 80 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate
all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di
cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta
il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo,
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero
di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.