(Tabella L)
                              TABELLA L 
                        RUOLO SPECIALE UNICO 
 
 
 
    

+====+==============================================+==========+
|    |      Tenenti colonnelli da valutare per      |          |
|ANNO|                l'avanzamento                 |Numero    |
|    |                                              |promozioni|
+====+==============================================+==========+
|    |Tenenti colonnelli con anzianita' nel servizio|          |
|    |permanente effettivo decorrente dal 1961 e    |          |
|    |anni precedenti che abbiano un'anzianita' di  |          |
|1986|grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978. |       19 |
+----+----------------------------------------------+----------+
|    |Tenenti colonnelli con anzianita' nel servizio|          |
|    |permanente effettivo decorrente dal 1961 e    |          |
|    |anni precedenti che abbiano un'anzianita' di  |          |
|1987|grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980. |       10 |
+----+----------------------------------------------+----------+
|    |Tenenti colonnelli con anzianita' nel servizio|          |
|    |permanente effettivo decorrente dal 1963 e    |          |
|    |anni precedenti che abbiano un'anzianita' di  |          |
|1988|grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1982. |       10 |
+----+----------------------------------------------+----------+        
    
 
          Nota alle tabelle B, C, D, E, F, G, H:

            Si   trascrive  il  testo  dell'art.  4  della  legge  n.
          574/1980:
            "Art. 4. - Per l'anno 1979 il numero delle promozioni:
              a)  al  grado  maggiore  dei capitani dei ruoli normali
          delle  armi  di  fanteria,  cavalleria, artiglieria e genio
          quale  risulta  stabilito  dall'art. 19, terzo comma, della
          legge 2 dicembre 1975, n. 626, e' aumentato di tante unita'
          pari  alla  somma  dei  capitani  idonei  e non iscritti in
          quadro  e  dei  capitani  mai  valutati  con  anzianita' di
          servizio da ufficiale in servizio permanente al 31 dicembre
          1979  eguale  o  superiore  a 15 anni, esistenti in ciascun
          ruolo;  per  lo  stesso  anno  il  numero  dei  capitani da
          ammettere  a  valutazione  e'  aumentato, rispetto a quanto
          stabilito   dall'art.  19,  quarto  comma,  della  legge  2
          dicembre  1975,  n.  626,  di  tante  unita'  quanti sono i
          capitani   mai  valutati  con  anzianita'  di  servizio  da
          ufficiale  in  servizio  permanente  pari  o superiore a 15
          anni, al 31 dicembre 1979;
              b)  al  grado  di  tenente  colonnello dei maggiori dei
          ruoli   normali   delle   armi   di  fanteria,  cavalleria,
          artiglieria  e  genio  e' uguale al numero dei maggiori con
          anzianita'  di servizio da ufficiale in servizio permanente
          pari o superiore a 19 anni al 31 dicembre 1979;
              c)  al  grado di colonnello del ruolo normale dell'arma
          di  cavalleria,  stabilito  dalla tabella n. 1 annessa alla
          legge   12   novembre   1955,   numero  1137  e  successive
          modificazioni, e' elevato di 5 unita'; i tenenti colonnelli
          dello  stesso  ruolo  non  ancora  valutati  da ammettere a
          valutazione   ai   fini  della  formazione  del  quadro  di
          avanzamento  per  l'anno  1979 e' aumentato di tante unita'
          quanti sono i tenenti colonnelli con anzianita' di servizio
          da  ufficiale  in servizio permanente pari o superiore a 26
          anni al 31 dicembre 1979;
              Ai  fini  del  computo  delle  anzianita'  di  cui alle
          lettere  a,  b)  e c) del precedente comma, per l'ufficiale
          che  in  applicazione  delle norme di cui all'art. 10 della
          legge  10  aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni e
          all'art.  69  della  legge  12  novembre  1955,  n.  1137 e
          successive   modificazioni,   ovvero   per   ritardi  nello
          svolgimento  della  carriera,  ha subito uno spostamento in
          ruolo, viene considerata una anzianita' uguale a quella del
          pari  grado  che  lo  precede  immediatamente  nel ruolo di
          appartenenza,   che   non   abbia   subito   detrazioni  di
          anzianita',  ritardi  di  carriera  o acquisito vantaggi di
          carriera ai sensi degli articoli predetti.
              L'integrazione delle aliquote di ruolo conseguente alle
          disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
          primo  comma  va determinata sulla base della situazione di
          ruoli esistenti alla data del 31 ottobre 1979.
              Ai  fini  dell'applicazione  delle  norme  di  cui alle
          lettere  a),  b)  e  c)  del  primo  comma, si procede alla
          formazione  di  appositi  quadri  suppletivi di avanzamento
          previa  valutazione  degli  ufficiali  gia'  idonei  e  non
          iscritti  in quadro per l'anno 1979 nonche' degli ufficiali
          da valutare in aumento.