TABELLA L RUOLO SPECIALE UNICO +====+==============================================+==========+ | | Tenenti colonnelli da valutare per | | |ANNO| l'avanzamento |Numero | | | |promozioni| +====+==============================================+==========+ | |Tenenti colonnelli con anzianita' nel servizio| | | |permanente effettivo decorrente dal 1961 e | | | |anni precedenti che abbiano un'anzianita' di | | |1986|grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978. | 19 | +----+----------------------------------------------+----------+ | |Tenenti colonnelli con anzianita' nel servizio| | | |permanente effettivo decorrente dal 1961 e | | | |anni precedenti che abbiano un'anzianita' di | | |1987|grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980. | 10 | +----+----------------------------------------------+----------+ | |Tenenti colonnelli con anzianita' nel servizio| | | |permanente effettivo decorrente dal 1963 e | | | |anni precedenti che abbiano un'anzianita' di | | |1988|grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1982. | 10 | +----+----------------------------------------------+----------+
Nota alle tabelle B, C, D, E, F, G, H: Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 574/1980: "Art. 4. - Per l'anno 1979 il numero delle promozioni: a) al grado maggiore dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio quale risulta stabilito dall'art. 19, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 626, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente al 31 dicembre 1979 eguale o superiore a 15 anni, esistenti in ciascun ruolo; per lo stesso anno il numero dei capitani da ammettere a valutazione e' aumentato, rispetto a quanto stabilito dall'art. 19, quarto comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 626, di tante unita' quanti sono i capitani mai valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente pari o superiore a 15 anni, al 31 dicembre 1979; b) al grado di tenente colonnello dei maggiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e' uguale al numero dei maggiori con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente pari o superiore a 19 anni al 31 dicembre 1979; c) al grado di colonnello del ruolo normale dell'arma di cavalleria, stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137 e successive modificazioni, e' elevato di 5 unita'; i tenenti colonnelli dello stesso ruolo non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione del quadro di avanzamento per l'anno 1979 e' aumentato di tante unita' quanti sono i tenenti colonnelli con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente pari o superiore a 26 anni al 31 dicembre 1979; Ai fini del computo delle anzianita' di cui alle lettere a, b) e c) del precedente comma, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni e all'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera, ha subito uno spostamento in ruolo, viene considerata una anzianita' uguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianita', ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti. L'integrazione delle aliquote di ruolo conseguente alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente primo comma va determinata sulla base della situazione di ruoli esistenti alla data del 31 ottobre 1979. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento previa valutazione degli ufficiali gia' idonei e non iscritti in quadro per l'anno 1979 nonche' degli ufficiali da valutare in aumento.