(Convenzione- art. 16)
Articolo 16 - Istituzione e funzioni del Comitato permanente 
 
1 Ai fini  della  presente  Convenzione,  e'  istituito  un  comitato
permanente. 
2 Il Comitato permanente segue  i  problemi  relativi  alla  presente
convenzione. In particolare, ha facolta' di: 
a esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione  o
  all'attuazione  della  Convenzione.  Le  conclusioni  del  Comitato
  permanente relative all'attuazione della Convenzione possono essere
  formulate sotto forma di raccomandazione; le  raccomandazioni  sono
  adottate, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi; 
b proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati
secondo l'articolo 20; 
c fornire  consulenza  ed  assistenza  agli  organi   nazionali   che
  esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2  dell'articolo  12,  e
  promuovere la cooperazione internazionale tra gli stessi.