(Convenzione- art. 17)
Articolo 17 - Composizione 
 
1 Ogni Parte puo' farsi rappresentare in seno al Comitato  permanente
  da uno o piu' delegati. Ciascuna Parte dispone di un voto. 
2 Ogni Stato di cui all'articolo 21 che non e'  Parte  alla  presente
  Convenzione puo' essere rappresentato al Comitato permanente da  un
  osservatore. Lo stesso si  applica  ad  ogni  altro  Stato  o  alla
  Comunita' europea, dopo l'invito ad aderire  alla  Convenzione,  in
  conformita' con le disposizioni dell'articolo 22. 
3 A meno che una Parte, almeno un  mese  prima  della  riunione,  non
  abbia informato il  segretario  generale  della  sua  obiezione  il
  Comitato  permanente  puo'  invitare  a  partecipare  a  titolo  di
  osservatore a tutte le riunioni, o  a  tutta,  o  a  parte  di  una
  riunione: 
- ogni Stato non previsto al paragrafo 2 di cui sopra; 
- il Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite; 
- la Comunita' europea; 
- ogni organismo internazionale governativo; 
- ogni organismo internazionale non governativo che  persegue  una  o
  piu' delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12; 
- ogni  organismo  nazionale  governativo  o  non  governativo,   che
  esercita  una  o  piu'  delle  funzioni  di  cui  al  paragrafo   2
  dell'articolo 12. 
4 Il  Comitato  permanente  puo'  scambiare   informazioni   con   le
  organizzazioni appropriate che operano a favore dell'esercizio  dei
  diritti dei fanciulli.