(Allegato 1)
    


                                                           ALLEGATO 1

Tipologia  di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni
di cui all'articolo 7, comma 2.

Tipologia  1.  Opere  realizzate  in  assenza o in difformita' del
titolo  abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia  2.  Opere  realizzate  in  assenza o in difformita' del
titolo  abilitativo  edilizio,  ma conformi alle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento;
Tipologia  3.  Opere  di  ristrutturazione  edilizia come definite
dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
realizzate  in  assenza  o  in  difformita'  dal  titolo  abilitativo
edilizio;
Tipologia  4.  Opere  di  restauro e risanamento conservativo come
definito  dall'articolo  3,  comma  1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno
2001,  n.  380,  realizzate  in  assenza  o in difformita' dal titolo
abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia  5.  Opere  di  restauro e risanamento conservativo come
definite  dall'articolo  3,  comma  1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno
2001,  n.  380,  realizzate  in  assenza  o in difformita' dal titolo
abilitativo edilizio;
Tipologia  6.  Opere  di manutenzione straordinaria, come definite
all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
realizzate  in  assenza  o  in  difformita'  dal  titolo  abilitativo
edilizio;  opere  o modalita' di esecuzione non valutabili in termini
di superficie o di volume.


Procedura per la sanatoria edilizia

La  domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al
comune  entro  il  31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il
modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:

a) l'attestazione  del  versamento  del  30 per cento dell'oblazione,
   calcolata  utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base
   a  quanto  indicato  nella  tabella  A.  Nel  caso di oblazione di
   importo  fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va
   versata  per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato
   nella   misura   minima   di   euro  1.700,00,  qualora  l'importo
   complessivo  sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora
   l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione  del versamento del 30 per cento dell'anticipazione
   degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del
   modello  allegato  e in base a quanto indicato nella tabella B. Il
   versamento  deve comunque essere effettuato nella misura minima di
   euro  500,00,  qualora  l'importo complessivo sia superiore a tale
   cifra,  ovvero  per  intero  qualora  l'importo dell'anticipazione
   degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra;

L'importo  restante dell'oblazione deve essere versato per importi
uguali, entro:


- seconda rata              30 giugno 2004

- terza rata                30 settembre 2004

L'importo  restante  dell'anticipazione degli oneri di concessione
deve essere versato per importi uguali, entro:


- seconda rata              30 giugno 2004

- terza rata                30 settembre 2004

L'importo  definitivo  degli  oneri  concessori dovuti deve essere
versato  entro  il  31  dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite
dall'amministrazione  comunale con apposita deliberazione. La domanda
di  definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla
seguente documentazione:

d) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art 4 della legge
   4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione fotografica,
   nella  quale  risulti  la  descrizione delle opere per le quali si
   chiede  il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei
   lavori relativo;
e) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata
   sulle  dimensioni  e  sullo stato delle opere e una certificazione
   redatta  da  un  tecnico abilitato all'esercizio della professione
   attestante  l'idoneita'  statica  delle  opere  eseguite.  Qualora
   l'opera  per  la  quale  viene presentata istanza di sanatoria sia
   stata   in  precedenza  collaudata,  tale  certificazione  non  e'
   necessaria  se  non  e' oggetto di richiesta motivata da parte del
   sindaco;
f) ulteriore   documentazione   eventualmente  prescritta  con  norma
   regionale.

La  domanda  di  definizione  degli  illeciti  edilizi deve essere
integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:

a) denuncia  in  catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e
   della   documentazione  relativa  all'attribuzione  della  rendita
   catastale e del relativo frazionamento;
b) denuncia  ai  fini  dell'imposta comunale degli immobili di cui al
   D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove  dovuto,  delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento
   dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.