(CODICE CIVILE-art. 48)
                              Art. 48. 
 
                     (Curatore dello scomparso). 
 
  Quando una persona non e' piu' comparsa nel luogo  del  suo  ultimo
domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno piu' notizie,
il  tribunale  dell'ultimo  domicilio  o  dell'ultima  residenza,  su
istanza, degli interessati o dei presunti successori legittimi o  del
pubblico ministero, puo' nominare  un  curatore  che  rappresenti  la
persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti  e
nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata,  e  puo'  dare
gli altri provvedimenti necessari alla conservazione  del  patrimonio
dello scomparso. 
 
  Se vi e' un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina  del
curatore. Se vi e' un procuratore, il tribunale provvede soltanto per
gli atti che il medesimo non puo' fare.